DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Oggetto: Istanza d'interpello. Articolo 167, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Testo: Il soggetto controllante in oggetto ha richiesto la disapplicazione delle disposizioni contenute negli articoli 167 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in relazione ai redditi derivanti dalla societa' controllata sopra specificata per i seguenti MOTIVI La societa' istante controlla la societa' ALFA, con sede in Cipro, tramite la societa' statunitense BETA, a sua volta controllata al 100 per cento. Per i redditi prodotti dalla societa' controllata, l'istante ritiene si debba disapplicare, ai sensi dell'articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR, il disposto del medesimo articolo 167, comma 1, in quanto dal controllo della predetta societa' non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. A tal fine, la medesima societa' evidenzia che: . GAMMA ha acquisito il controllo di diritto totalitario di BETA, con sede negli U.S.A.; . BETA e' a capo di un gruppo composto di varie societa' operative; . le societa' operative fanno capo a ALFA, residente a Cipro, che e' a sua volta interamente controllata da BETA; L'istante ritiene che l'effetto di localizzazione dei redditi in un Paese con regime fiscale privilegiato, qual e' Cipro, non si verificherebbe se gli utili prodotti da ALFA fossero distribuiti, sotto forma di dividendi, alla propria diretta controllante residente negli Stati Uniti, Paese non rientrante tra quelli a fiscalita' privilegiata. Detti utili subirebbero, infatti, le imposte prima a Cipro nella misura del 10% a Cipro e successivamente negli Stati Uniti (al momento della distribuzione) nella misura del 35% secondo le ordinarie disposizioni della leggi tributarie ivi vigenti. Il regime fiscale statunitense prevede, infatti, che i dividendi provenienti da una partecipata estera siano tassati con il meccanismo del credito d'imposta indiretto. A tal fine, il reddito ante imposte della partecipata estera e' rideterminato secondo le norme statunitensi ed Servizio di documentazione tributaria incrementato della quota parte dei costi ed oneri sostenuti dalla
partecipante attribuibili alla partecipata; l'imponibile cosi' rideterminatosconta l'imposta ordinaria statunitense nella misura del 35%. Per le impostegia' versate all'estero dalla partecipata, infine, e' riconosciuto uncredito d'imposta. Affinche' gli utili prodotti a Cipro siano assoggettati ad unatassazione congrua ai fini della disapplicazione dell'articolo 167, comma 1,del TUIR, la societa' istante ritiene sufficiente assumere l'impegno a farnedeliberare ogni anno la distribuzione al socio unico statunitense. La misuradi detta distribuzione sarebbe tale da assicurare sul reddito prodotto aCipro una imposizione che, sommando le imposte pagate a Cipro con quellepagate negli Stati Uniti, risulti non inferiore al 70% dell'aliquota IRESvigente in Italia. A supporto della richiesta di cui sopra, la societa' istante hapresentato varia documentazione, debitamente elencata nell'istanza diinterpello. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE La richiesta avanzata dalla societa' istante trae motivo dallacircostanza che la societa' controllata ALFA ha sede in Cipro, paese che
costituisce territorio a fiscalita' privilegiata, ai sensi dall'articolo 1,comma 1, del decreto ministeriale 21 novembre 2001, recante disposizioni diattuazione della disciplina sulle societa' controllate estere (cfc) di cuiall'art. 167 del TUIR. Come noto, dette disposizioni prevedono l'imputazione per trasparenzadel reddito prodotto dalla cfc alla societa' controllante residente. Ledisposizioni in esame, tuttavia, non si applicano se il soggetto residentedimostra, alternativamente, che la societa' non residente svolgeun'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principaleattivita', nello Stato nel quale ha sede (art. 167, comma 5, lettera a) delTUIR); ovvero che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzarei redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti ai regimi fiscaliprivilegiati indicati dal citato Decreto ( lettera b) del citato comma 5). Dall'insieme delle affermazioni rese nell'istanza, si desume che: . l'istante ha acquisito il controllo indiretto di ALFA, a seguito dell'acquisizione della societa' statunitense BETA; . la controllata ha sede in Cipro, dove, a partire dal 2006, e' soggetta alle ordinarie imposte sulla societa', con aliquota del 10% (fino al 2005, invece, la societa' beneficiava del regime di tassazione speciale per le societa' offshore, ed era quindi tassata con aliquota pari al 4,25%); . la controllata estera svolge principalmente attivita' di gestione delle partecipazioni e coordinamento dei servizi prestati dalle proprie stabili organizzazioni e societa' controllate; . coerentemente con la natura - pressoche' esclusivamente gestoria - dell'attivita' svolta, la maggioranza del personale di ALFA opera presso le stabili organizzazioni e comunque nessuno dei dipendenti e' stabilmente localizzato a Cipro. Considerato, quindi, che la societa' residente in Cipro non svolge intale paese un'effettiva attivita' industriale o commerciale come suaprincipale attivita', avvalendosi di una apposita struttura organizzativa,l'istante, al fine di ottenere la disapplicazione delle disposizionidell'art. 167 del TUIR, ha invocato l'esimente di cui lettera b) del comma 5della disposizione citata. Con specifico riferimento alla esimente in questione, si osserva chela relativa disposizione di legge utilizza una formula ampia, ". dallepartecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati oterritori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati .". Al riguardo, l'articolo 5, comma 3, del d.m. n. 429 del 2001, prevedeche ai fini del parere favorevole dell'Amministrazione finanziaria rileva,"in particolare", il fatto che i redditi conseguiti dal soggetto nonresidente sono prodotti in misura non inferiore al 75% in Stati o territoridiversi da quelli a fiscalita' privilegiata ed ivi sottoposti integralmentea tassazione ordinaria. Nella fattispecie in esame, non v'e' dubbio che i redditi dellacontrollata estera sono "prodotti" a Cipro e, dunque, in un Paese afiscalita' privilegiata, per cui la specifica condizione prevista dal citato
Servizio di documentazione tributaria d.m. per la disapplicazione della disciplina cfc non risulta verificata.
Come affermato dalla scrivente in precedenti documenti di prassi (cfr. circ. 16 giugno 2004, n. 26, par. 3.2, e circ. 16 novembre 2000, n. 207,par. 1.1.1.) e come emerge, altresi', dal testo della disposizione del d.m.,occorre rilevare, tuttavia, che le ipotesi di disapplicazione contenute nelmedesimo decreto devono ritenersi menzionate a titolo esemplificativo e nonesaustivo. A parere della scrivente, pertanto, e' possibile affermare che ilriconoscimento dell'esimente in questione possa discendere anche da unavalutazione concreta dei complessivi risultati fiscali derivanti da unadeterminata struttura del gruppo societario. Il legislatore, in altri termini, ha ritenuto che la localizzazionedelle partecipazioni in un Paese a fiscalita' privilegiata non comporta ilconseguimento di effetti elusivi, se il regime complessivamente applicabileai predetti redditi non e' inferiore in termini sostanziali a quelloapplicabile in Italia, ne' sussiste in concreto il pericolo, chel'imputazione alla controllante del reddito della cfc intende contrastare,di una scarsa trasparenza degli elementi conoscitivi utili ai fini delladeterminazione del reddito e, in specie, di un ingiustificato differimento
della tassazione. La ratio della disposizione dell'articolo 167, comma 1, lettera b)TUIR, in sostanza, e' quella di garantire che i redditi prodotti all'esterosiano tassati almeno una volta in misura congrua. Come affermato nellarelazione di accompagnamento al disegno di legge che ha introdotto nelnostro ordinamento la disciplina cfc, l'esimente in parola tende adescludere dall'ambito applicativo del provvedimento anche i gruppi chedimostrino di subire, comunque, una tassazione congrua all'estero o per iquali la localizzazione di imprese in "paradisi fiscali" costituisce unamodalita' legata al loro assetto operativo. In tale ottica, quindi, ai fini della applicazione al caso in esamedella disciplina dell'articolo 167 TUIR, occorre valutare il carico fiscalecomplessivamente gravante sul gruppo, in relazione al reddito prodotto dallacontrollata residente in Cipro. Tanto premesso, nell'istanza si afferma che il reddito prodotto dallasocieta' ALFA, la cfc alla quale si riferisce l'istanza in esame, e' tassatouna prima volta a Cipro, con l'aliquota del 10%, al momento dellaproduzione. Successivamente, detto reddito, sara' assoggettato a tassazioneordinaria sotto forma di dividendi, se e quando distribuito alla societa'BETA con sede negli USA, societa' che detiene il controllo totale della ALFA. Nella fattispecie, quindi, quanto maggiore e' l'utile prodotto cheALFA distribuisce alla propria controllante diretta BETA, tanto maggioresara' la tassazione complessiva a livello di gruppo, in quanto allatassazione dell'utile a Cipro (10%) si aggiunge la tassazione del dividendonegli USA (35%, al lordo delle imposte gia' pagate a Cipro) Cio' premesso, la scrivente ritiene che nella fattispecie in esame siapossibile riconoscere in capo alla GAMMA la disapplicazione delledisposizioni dell'articolo 167 del TUIR, sulla base dell'esimente di cuialla lettera b) del comma 5, del medesimo articolo, a condizione che GAMMAsi impegni ad esibire tutti i documenti, dati, informazioni ed elementidirettamente o indirettamente utili ai fini della conoscenza delle vicendefiscalmente rilevanti di ALFA e che quest'ultima distribuisca anno per annoa BETA l'utile dell'esercizio in misura tale che l'imposta complessivamenteed effettivamente applicata nei rispettivi paesi in capo a ALFA e in capo aBETA sia almeno pari per ciascun anno al 27% dell'utile lordo di ALFA, conun livello di tassazione, pertanto, parametrato sull'aliquota minimaprevista per la tassazione separata del reddito delle cfc dall'articolo 167,comma 6 del TUIR. Nella fattispecie, inoltre, l'accoglimento dell'istanza e' motivata dalleseguenti considerazioni: - la tassazione complessiva, conseguente all'eventuale tassazione pertrasparenza in capo a GAMMA del reddito prodotto da ALFA sulla base delladisciplina delle cfc, realizzerebbe una doppia imposizione economicaparticolarmente onerosa, per effetto della pesante imposizione scontata inUSA; - la collocazione della residenza in Cipro della controllata ALFApreesisteva all'acquisizione del suo controllo da parte di GAMMA e non e'
Servizio di documentazione tributaria quindi imputabile all'intento di creare una struttura del gruppo societario
a fini di elusione fiscale; - GAMMA, come detto, assume l'onere di garantire la distribuzione di unaquota minima dell'utile dalla stessa conseguito e dimostrare, inoltre, ladeterminazione e la composizione del reddito della CFC. A tale ultimo riguardo, in particolare, sara' onere della societa'istante GAMMA dimostrare anno per anno la sussistenza delle condizioni dicui sopra, attraverso dati e documenti da cui risulti la composizione e lemodalita' di determinazione del reddito della societa' con sede in Cipro, ladistribuzione di tale reddito alla controllante con sede negli USA neitermini sopra indicati e la misura della tassazione cui e' statocomplessivamente assoggettato il reddito prodotto dalla cfc. Tali dati e documenti dovranno essere forniti da GAMMA all'Ufficiolocale competente entro il termine per la presentazione della dichiarazionedei redditi del periodo di imposta in corso alla data di chiusuradell'esercizio della societa' residente in Cipro. In conclusione, alla luce delle norme richiamate e delleconsiderazioni esposte, nonche' subordinatamente alle condizioni sopraspecificate, si ritiene che la societa' GAMMA non consegua dalla
partecipazione in ALFA l'effetto di localizzare redditi in Paesi o territoria regime fiscale privilegiato, come disposto dall'art. 167, comma 5, letterab), del TUIR. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate, Direzione CentraleNormativa e Contenzioso, ritiene che possa essere disapplicato il dispostodell'articolo 167, comma 1, del TUIR, relativamente ai redditi conseguitinell'esercizio 2006 dalla societa' controllata ALFA, residente a Cipro. Per converso, la disciplina cfc sara' pienamente applicabile in capo aGAMMA in ogni periodo d'imposta nel quale la societa' istante non abbiadimostrato il verificarsi della condizione sopra indicata. La validita' della presente risposta e', in ogni caso, circoscritta airedditi conseguiti dalla predetta controllata in ciascuno dei periodid'imposta - anche successivi al 2006 - per i quali sia rispettata lacondizione sopra descritta e sussistano i presupposti di fatto e di dirittoe sulla base dei quali la risposta dell'Agenzia viene resa. Da ultimo, e' opportuno precisare che il parere reso esplica effettianche con riferimento alla disapplicazione dell'articolo 89, comma 3, TUIRcon riferimento al periodo di imposta 2006 nel quale sono state acquisite lepartecipazioni nella societa' ALFA. Tale disposizione, infatti, consente ladetassazione dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalita' privilegiata,qualora, in presenza delle condizioni prima richiamate, possa ritenersi chedalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periododi possesso delle medesime, l'effetto di localizzare i redditi in Stati oterritori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
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