Microsoft word - regolamento antidoping 2003.doc

REGOLAMENTO
ANTIDOPING
Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 20 settembre 2003 Il presente sostituisce i regolamenti precedenti “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 1
Vista la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla Conferenza Mondiale sul Doping
svoltasi a Losanna, con la quale si è riaffermato il concetto che il doping contravviene ai
principi etici dello sport e della medicina e costituisce violazione al regolamento che il
Movimento Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della minaccia che il doping
rappresenta per la salute dei giovani e degli atleti;
Visto il Codice Antidoping del Movimento Olimpico;
Preso atto della costituzione della Agenzia Mondiale Antidoping.
Vista la legge n. 376 del 14 dicembre 2000 recante la disciplina della tutela sanitaria delle
attività sportive e della lotta contro il Doping.
Visto il Decreto legislativo n. 242/99 recante norme per il riordino del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano che conferisce al CONI l’adozione di misure di prevenzione e repressione
del Doping.
Considerato che per doping si intende sia l’assunzione di sostanze o il ricorso a metodologie
potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o comunque in grado di alterarne
artificiosamente le prestazioni agonistiche, sia la presenza nell’organismo dell’atleta di
sostanze proibite non consentite ricomprese negli appositi elenchi approvati dalle competenti
autorità nazionali ed internazionali;
Considerato, altresì, che nel Codice Antidoping del Movimento Olimpico vigente si indica,
tra l’altro, che è possibile comminare sanzioni o misure aggravate a tesserati resisi colpevoli
di violazioni della normativa antidoping, e che non di meno potrebbero verificarsi circostanze
di natura eccezionale che possano creare le condizioni per un’eventuale modifica delle
sanzioni stesse;
Considerato, infine, che viene riconosciuta la piena autorità del TAS (Tribunale Arbitrale
dello Sport) al completamento delle procedure di competenza degli Organi Federali;
Tutto quanto sopra considerato, la Federazione Italiana Biliardo Sportivo adotta il seguente
Regolamento Antidoping.
“REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 2 PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - DEFINIZIONE DEL DOPING NELLO SPORT
1. Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per doping si intende: a) la somministrazione, l’assunzione e l’uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l’impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo; b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche; c) la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite o l’accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti. 2. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti. 3. E’ altresì vietato raccomandare, proporre, autorizzare, permettere oppure tollerare l’uso di qualsiasi sostanza o metodo che rientri nella definizione di doping allo stesso modo del traffico di tale sostanza. 4. L’accertamento di un fatto di doping, l’acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping o alla violazione della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla F.I.BI.S. 5. L’elenco formulato dal C.I.O., di cui al precedente comma 1 lettera c), relativo alle “Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti” viene recepito dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e dalla F.I.BI.S. ed entra in vigore dalla data stabilita dal C.I.O. La F.I.BI.S. provvederà agli atti necessari per darne la massima divulgazione presso gli affiliati “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 3 TITOLO II
ORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL’ATTIVITÀ ANTIDOPING
ART. 2 - COMMISSIONE ANTIDOPING
1. E’ istituita presso il C.O.N.I., la Commissione Antidoping, composta da un Presidente, da sei membri, di cui uno con l’incarico di Vice-Presidente, e da un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport. 2. La Commissione ha le seguenti specifiche funzioni: a) elabora ed attua programmi educativi e campagne di informazione e formazione
derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping; b) assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte
per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport avvalendosi della collaborazione degli organi del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionale e Discipline Associate; c) procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento
Olimpico, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate ed effettua specifici studi sulla normativa statale in materia di doping anche al fine di formulare proposte; d) esprime pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai regolamenti
federali antidoping, alle convenzioni che gli organismi federali sono tenuti a stipulare per la disciplina dei controlli antidoping ed effettua un costante monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate; e) dispone i controlli fuori competizione e/o a sorpresa previsti dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate può disporre, in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione per la
Vigilanza e il controllo sul Doping e per la tutela della salute nelle attività sportive,
specifici controlli antidoping a sorpresa, tramite la F.M.S.I. Possono essere
sottoposti a controlli antidoping a sorpresa gli atleti italiani e stranieri tesserati per
società affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate che
partecipano a gare nazionali o fuori competizione.
3. La Commissione individua direttamente nominativi di atleti, anche di nazionalità straniera, ma tesserati per società sportive affiliate alla F.I.BI.S., da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti e i raduni, ed anche al di fuori degli stessi. 4. I controlli antidoping a sorpresa possono essere altresì disposti su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l’espletamento delle indagini. 5. La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se necessario, della collaborazione della F.I.BI.S. La Commissione provvede ad inviare all’atleta e contestualmente alla F.I.BI.S., tramite telegramma, la convocazione per l’effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 4 per il prelievo medesimo. La F.I.BI.S. è tenuta a collaborare affinché vengano notificati all’atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L’atleta che non si presenta all’appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato dall’Ispettore Medico incaricato del controllo alla F.M.S.I., che provvede ad informare l’U.C.A.A., per l’attivazione del procedimento disciplinare da parte dell’Ufficio di Procura Antidoping. 6. La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l’atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente delegato nel luogo della gara o dell’allenamento o in qualunque altro luogo in cui l’atleta sia reperibile. In questo caso, l’Ispettore Medico deve concedere all’atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l’attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un’ora dalla notifica. 7. La F.I.BI.S. è tenuta a fornire alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti informazioni relative all’attività agonistica ed addestrativa: a) i nominativi dei componenti della Commissione Federale Antidoping ed il nome di un referente federale e degli eventuali sostituti, incaricato di mantenere i rapporti con la Commissione del C.O.N.I. Tale figura è da ricercarsi nell’ambito della struttura amministrativa federale ( Segretario Generale o funzionario da questi delegato); b) l’elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell’atleta e della società di appartenenza; c) i calendari agonistici nazionali, internazionali e, per gli sport di squadra, i calendari del settore campionati delle diverse serie ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell’anno; d) i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all’estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed ogni loro variazione che intervenga nel corso dell’anno; 8. La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità organizzative della F.I.BI.S., determina a carico di questa l’obbligo di rimborsare alla F.M.S.I. le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo; quando i responsabili della F.I.BI.S. non provvedono a fornire le informazioni di cui al precedente comma 7, la Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, segnala il comportamento omissivo alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. 9. La Commissione, per l’esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite dell’U.C.A.A., di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del C.O.N.I. 10. La Commissione, entro due mesi dal suo insediamento, adotta un regolamento interno di funzionamento ove siano tra l’altro definiti i criteri, le modalità, le condizioni e le procedure per l’effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa. Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. La Commissione può disporre la costituzione di gruppi di lavoro interni per l’espletamento di incombenze specifiche. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 5 ART. 3 - COMMISSIONE SCIENTIFICA ANTIDOPING

1. E’ istituita, presso il C.O.N.I., la Commissione Scientifica Antidoping in posizione di
piena autonomia e composta da un Presidente, da un massimo di 12 membri, scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e da due atleti di entrambe i sessi. Un Ufficio di Segreteria assicurerà il funzionamento della Commissione. 2. La Commissione Scientifica Antidoping svolge le seguenti funzioni: a) fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove siano richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti; b) fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del C.O.N.I. ed alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica; educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico, con l’obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo; d) assume le funzioni di autorità medica competente a disciplinare ed a concedere deroghe di cui all’art.1 comma 4 della Legge 14.12.2000 n. 376, su richiesta documentata e giustificata avanzata per il tramite dalla Commissione Federale Antidoping; e) agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade, nel mondo, a proposito del doping nello sport e delle iniziative intraprese a tutela della salute degli atleti; svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un’autorità con specifica competenza in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli atleti; g) sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. ed il Ministero della Sanità, rapporti di scambio e di stretta collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ed in special modo con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, nell’ottica di un’azione coordinata e congiunta contro il doping e l’abuso, in genere, dei farmaci nello sport; h) propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., curandone l’attuazione, anche in collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner, italiani e stranieri, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, relativamente all’uso e all’abuso dei farmaci nello sport e alla tutela della salute degli atleti; esprime pareri su questioni scientifiche inerenti alla materia del doping ad istanze degli Organi del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 6 ART. 4 - UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING
1. L’Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia, è competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all’accertamento delle responsabilità di tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate che abbiano posto in essere i comportamenti vietati dal presente regolamento. 2. L’Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni del presente Regolamento nonché sull’uso, la vendita, la cessione all’atleta o, comunque, il procacciamento o la detenzione di sostanze doping; l’istigazione, anche non accolta; l’accordo, anche non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza o metodo vietato ed altresì il ricorso, da parte dell’atleta, di metodologie vietate. 3. L’Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da otto Procuratori 4. Il Procuratore Capo effettua i procedimenti di indagine oppure li assegna ad uno o più Procuratori coordinandone l’attività. Il Procuratore designato conduce l’indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore Capo, su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale a comparire in udienza ed effettuare singoli atti ispettivi. 5. L’Ufficio di Procura Antidoping, ai fini delle indagini, può richiedere alle Federazioni Sportive Nazionale e Discipline Associate ogni documento necessario e, per il tramite dell’U.C.A.A., avvalersi dell’ausilio di funzionari, di tecnici e di mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni. Il medesimo Ufficio può accedere, per tramite di un Procuratore incaricato, ai locali nei quali si effettuano le procedure di sorteggio degli atleti e di prelievo dei campioni da sottoporre a controllo antidoping. 6. L’Ufficio di Procura Antidoping può richiedere alla Commissione Scientifica pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini. 7. Provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmente rielvanti, ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 di cui acquisisce conoscenza. 8. L’Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni al Regolamento Antidoping accertate dalla Commissione di cui all’art. 3 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376. ART.5 – COMITATO ETICO
1. E’ istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Etico quale Organo di consulenza delle Commissioni e delle strutture deputate alla attività antidoping previste nel presente Regolamento. Il Comitato è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio 1997 e successivi aggiornamenti. 2. Il Comitato Etico è composto da un Presidente e da cinque componenti, di cui uno designato dalla Commissione Scientifica Antidoping ed uno, atleta, designato dalla Commissione Atleti del C.O.N.I. Un Segretario assicurerà il funzionamento del Comitato. 3. Il Comitato svolge la propria funzione di consulenza in occasione della proposizione di studi scientifici e garantisce la idoneità delle proposte con riguardo agli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi di ricerca medica, fisiologica, biomeccanica, “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 7 epidemiologica e farmacologica proposti dalle Commissioni, Organi e strutture antidoping previste nel presente regolamento. 4. Il Comitato Etico ha potere di veto (giudizio di inidoneità) sulla proposizione di studi, nonché potere di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni. 5. Per specifiche e motivate esigenze il Comitato potrà cooptare componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare. Il membro cooptato parteciperà esclusivamente ai lavori per i quali è stata motivata la sua cooptazione e limitatamente a questi avrà diritto al voto. 6. Il Comitato Etico opererà in posizione di piena autonomia e indipendenza. 7. Entro un mese dal suo insediamento, Il Comitato adotta un proprio regolamento interno di funzionamento ove siano, tra l’altro, definiti i protocolli, le modalità, le condizioni e le procedure di propria competenza. Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso per conoscenza alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. ART. 6 - UFFICIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ ANTIDOPING (U.C.A.A.)
1. Il C.O.N.I., a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (U.C.A.A.), svolge l’attività antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In particolare l’U.C.A.A.: coordina l’effettuazione dei controlli fuori competizione e/o a sorpresa eventualmente disposti dalla Commissione Antidoping e dei controlli disposti dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Associate; dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell’ambito delle attività antidoping dell’Ente. 2. L’U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di positività del campione A da parte della Federazione Medico Sportiva Italiana, provvede alle comunicazioni di rito ai fini dell’attività di competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping e delle Federazioni Sportive Nazionale e Discipline Associate. ai sensi dei successivi Art. 10, 11 ed 12 del presente Regolamento. 3. L’U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sulle positività accertate, sull’andamento dei procedimenti disciplinari adottati dall’Ufficio di Procura Antidoping e dagli Organi di giustizia federale, nonché sulle sanzioni comminate. ART. 7 - FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA
1. L’espletamento dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa, anche fuori competizione, è svolto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana alla quale sono conferiti il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per l’effettuazione delle analisi presso il Laboratorio di Analisi Antidoping accreditato dal C.I.O. o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente regolamento. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 8 2. E’ facoltà della F.M.S.I., d’intesa con la F.I.BI.S. inviare, ove necessario, i campioni biologici da analizzare presso Laboratori Antidoping stranieri accreditati dal C.I.O. o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping. ART. 8 – COMMISSIONE FEDERALE DEL CONTROLLO ANTIDOPING
1. E’ istituita presso la sede Federale la Commissione Federale del Controllo Antidoping nominata dal Consiglio federale e composta da un Presidente e due componenti di cui uno funge da Segretario. 2. la Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli sul territorio nazionale ed altresì di designare i responsabili antidoping federali locali che dovranno seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure previste dal presente regolamento. 3. La Commissione provvederà a redigere, all’inizio di ogni stagione agonistica, l’elenco delle gare secondo il criterio della categoria (Campionato Italiano Individuale delle quattro sezioni – Stecca, Pool Snooker , Boccette e Carambola – e altre gare da stabilire) in occasione delle quali dovrà essere effettuato il controllo antidoping e ne darà tempestiva comunicazione alla FMSI che provvederà a sua volta alla designazione degli Ispettori medici. 4. La Commissione ha inoltre facoltà di disporre per l’effettuazione del controllo antidoping in occasione di tornei, allenamenti e raduni collegiali, al di fuori dell’attività agonistica e quando sussistono gravi e giustificati motivi. 5. Sulla designazione delle gare oggetto di controllo antidoping, sulle designazione di ispettori medici, sulle decisioni assunte dalla Commissione Federale di Controllo Antidoping è mantenuto assoluto riserbo. ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ, DURATA E DECADENZA
1. L’incarico di componente della Commissione Federale Antidoping è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno alle società sportive affiliate alla F.I.BI.S. Chi si trova nella condizione di incompatibilità prevista dal presente comma, entro trenta giorni dal suo insorgere, deve comunicare al Presidente della F.I.BI.S. l’opzione per l’uno o per l’altro incarico. La mancata comunicazione dell’esercizio dell’opzione è causa di decadenza dall’incarico conferito ai sensi del presente Regolamento. 2. I componenti della Commissione Federale Antidoping non possono in alcun caso, direttamente o indirettamente, assumere la difesa o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping pena l’immediata decadenza dall’incarico conferito ai sensi del presente regolamento. 3. La Commissione Federale Antidoping ha la durata di un quadriennio olimpico e continuano ad esercitare le proprie funzioni, in caso di decadenza del Consiglio Federale, fino alla nomina della nuova Commissione Federale Antidoping. I componenti della Commissione Federale Antidoping possono essere rinominati. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 9 TITOLO III
NORME PROCEDURALI
ART. 10 - NORME PROCEDURALI PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI
ANTIDOPING
1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate hanno l’obbligo di predisporre il programma annuale dei controlli. La realizzazione del programma avverrà d’intesa con la F.M.S.I. e sarà regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Federale, previa acquisizione del parere della Commissione Antidoping del C.O.N.I. La convenzione dovrà prevedere il termine temporale massimo entro il quale la F.M.S.I. dovrà comunicare all’U.C.A.A. il responso di eventuali positività accertate dal Laboratorio di Analisi Antidoping. 2. La F.M.S.I. provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla designazione delle gare, oggetto di controllo antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sull’effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull’esito delle analisi, deve essere mantenuto il segreto d’ufficio. 3. Per l’effettuazione dei controlli antidoping, le società ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un locale, idoneo allo scopo, nel quale sia possibile individuare di massima una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di gabinetto e doccia. Il locale deve altresì essere corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate, e possibilmente essere situato in prossimità degli spogliatoi. 4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo antidoping. 5. L’Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla F.M.S.I. con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dall’Ispettore Medico al responsabile della organizzazione della gara o della società ospitante. 6. Nel caso di controlli antidoping ordinari o a sorpresa in competizione: a) il medico o dirigente sociale deve consegnare, in busta chiusa e sigillata, all’Ispettore Medico designato dalla F.M.S.I., le eventuali notifiche individuali di trattamenti terapeutici che abbiano comportato il ricorso a sostanze il cui uso è vietato in determinate condizioni, riguardanti gli atleti sottoposti al controllo; b) nel locale adibito al controllo antidoping, il rappresentante della F.I.BI.S. procede, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti nell’appendice B, parte integrante del presente Regolamento Antidoping, alla designazione degli atleti che devono essere sottoposti al prelievo. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara e quelli che l’hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero. 7. Nei tempi stabiliti dall’art. 4 dell’appendice B, gli atleti designati devono recarsi nel locale riservato al controllo antidoping. L’Ispettore Medico, d’intesa con il rappresentante “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 10 della F.I.BI.S., deve accertare che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione. 8. Gli atleti identificati dall’Ispettore Medico, previa, se del caso, esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel locale riservato al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei flaconi; quindi l’atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto. Ciascun atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping così costituito: un recipiente per la raccolta delle urine;. un flacone contrassegnato con la lettera A; un flacone contrassegnato con la lettera B. Solo un atleta alla volta sarà chiamato nel locale adibito al controllo antidoping. 9. Oltre all’Ispettore Medico ed agli atleti designati, nel locale sono esclusivamente ammessi il medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della Società ed il rappresentante della F.I.BI.S., il Procuratore eventualmente incaricato ai sensi dell’art.4, comma 5 e, in caso di controlli a sorpresa, anche l’incaricato della Commissione Antidoping del C.O.N.I. La F.M.S.I. ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle operazioni di controllo antidoping, sotto la responsabilità dell’Ispettore Medico. L’atleta designato al controllo ha la facoltà di scegliere il kit previsto per le operazioni di prelievo e di constatarne visivamente l’integrità. La raccolta del campione di urine, nell’apposito recipiente, deve avvenire alla presenza dell’Ispettore Medico che dovrà essere dello stesso sesso dell’atleta. Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall’atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l’atleta rimane sotto osservazione. Ove l’attesa per il prelievo si protragga, l’Ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all’atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l’atleta è in grado di produrre l’ulteriore quantità di urina necessaria per completare l’operazione di prelievo. 10. Una volta prodotto il campione, l’atleta, in presenza dell’Ispettore Medico travasa l’urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario siano immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all’interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del ph e della densità. L’ispettore medico può, su richiesta dell’atleta, aiutare nelle procedure descritte nel presente comma. Ciascun flacone viene chiuso con l’applicazione di un sigillo recante un codice alfanumerico o un codice a barre. 11. L’Ispettore Medico effettua la misura del ph e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo antidoping. Il valore del ph deve essere compreso fra 5 e 7 e la densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 11 12. L’Ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo antidoping, in un originale (destinato ai Laboratori Antidoping) e tre copie
autoricalcanti, secondo il modello predisposto dall’U.C.A.A., che, firmate ove previsto
dall’atleta, dall’Ispettore Medico e dal medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza,
dal dirigente accompagnatore della Società e dal rappresentante della F.I.BI.S., se
presente, devono essere ordinate come segue :
a) l’originale non deve contenere alcun dato identificativo dell’atleta e va inserito nell’apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Antidoping; b) la prima copia deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata all’U.C.A.A. sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla F.I.BI.S., alla gara con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico o notifiche di farmaci somministrati all’atleta controllato devono essere allegate al verbale e inserite nella busta destinata all’U.C.A.A.; c) la seconda copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata alla F.I.BI.S., sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla F.I.BI.S., alla gara con la località e la data di svolgimento; d) la terza copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), anch’essa inserita in un’apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all’atleta, oppure al medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, al dirigente accompagnatore della Società di appartenenza dell’atleta controllato. Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati identificativi dell’atleta. La busta di cui al punto a) deve essere inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A. Le buste di cui ai punti b) e c) devono essere sigillate e controfirmate dall’Ispettore Medico e dal rappresentante della F.I.BI.S., se presente. Le buste b) e c) vengono inoltrate rispettivamente all’U.C.A.A. ed alla F.I.BI.S., a cura dell’Ispettore Medico; se presente il rappresentante federale, l’Ispettore Medico può consegnare a questi la busta c) per l’inoltro al competente Ufficio della Federazione stessa. Solo la busta di cui al punto a) può essere inserita nel contenitore di trasporto dei campioni, i medici prelevatori hanno la responsabilità di impedire che documenti atti a svelare l’identità degli atleti siano inseriti nel contenitore di trasporto. 13. I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di cui alle lettere b), c) e d) hanno l’obbligo di conservarle con la massima cura con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorso un mese dalla data di effettuazione delle analisi da parte del Laboratorio, con esito negativo, le buste sopra indicate potranno essere distrutte. 14. L’Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all’atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento
farmacologico e medico al quale l’atleta si sia sottoposto nei sette giorni precedenti il
prelievo. L’Ispettore Medico deve inoltre segnalare all’Ufficio di Procura Antidoping,
mediante rapporto scritto, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti,
medici, massaggiatori, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che l’atleta
designato si sottoponga al controllo antidoping, ovvero che vengano attuati
comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione del prelievo.
“REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 12 15. Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere inserito nel rispettivo contenitore, contrassegnato anch’esso con la lettera A o B. Ciascun contenitore viene chiuso con un sigillo contraddistinto da un codice alfanumerico o a barre. 16. I contenitori A e B debitamente sigillati devono essere inseriti nelle rispettive borsette termiche e nell’apposita borsa per la spedizione, che è a sua volta chiusa con un sigillo codificato. Tutte le suddette operazioni possono essere eseguite alla presenza dell’atleta e del Medico della società o dell’atleta (o del dirigente accompagnatore della Società). A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica e la borsa di trasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo antidoping. Detto verbale deve essere firmato dall’atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l’effettuazione del prelievo, dal medico della società o dell’atleta (oppure dal dirigente accompagnatore della Società) e dall’Ispettore Medico. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul verbale di prelievo antidoping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali irregolarità riscontrate dall’atleta o dal Medico della società o dell’atleta (o da un dirigente accompagnatore della Società) devono essere riportate sul verbale di prelievo antidoping. 17. L’inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Antidoping è effettuato con mezzo celere, dal Rappresentante Antidoping Federale o da un membro della Commissione Federale Antidoping, se presente. L’apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica e del contenitore A deve essere effettuata presso la sede del Laboratorio Antidoping che effettua le analisi. I flaconi A vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile del Laboratorio, o da un componente dello staff da lui designato, ed il loro contenuto è utilizzato per la prima analisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dalla borsetta termica (se prevista) e verificatane l’integrità dei sigilli viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l’integrità e, in caso di positività della prima analisi, viene dissigillato in occasione dell’analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone B relativo all’atleta riscontrato positivo alla prima analisi alla presenza, ove questa sia stata comunicata, di un rappresentante della F.I.BI.S. e di un funzionario dell’U.C.A.A. Per gli adempimenti conseguenti alle controanalisi si rimanda a quanto previsto al successivo art. 10. Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Antidoping in accordo con le modalità, le procedure e le norme stabilite dal C.I.O. 18. Nel caso di controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla Commissione Antidoping del C.O.N.I., valgono, per come applicabili, le norme relative ai controlli ordinari di cui ai precedenti commi, ma il verbale viene compilato e firmato dall’atleta, dal medico della società o dell’atleta, se presente, dall’Ispettore Medico e anche dal rappresentante della medesima Commissione, se presente. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 13 TITOLO IV
ADEMPIMENTI E SANZIONI
ART. 11 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AI CASI DI POSITIVITÀ
1. I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dalla FMSI all’U.C.A.A. 2. L’accertamento dell’identità dell’atleta risultato positivo avviene presso l’U.C.A.A. mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell’esito di positività emesso dal Laboratorio Antidoping, recante il codice alfanumerico od a barre del campione, il verbale del prelievo antidoping in possesso dell’U.C.A.A. ed il verbale del prelievo antidoping in possesso della F.I.BI.S. Ai fini dell’identificazione dell’atleta, i funzionari dell’U.C.A.A. e della F.I.BI.S. debbono presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza. 3. Una volta determinata l’identità dell’atleta, l’U.C.A.A. provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al Presidente della F.I.BI.S., all’atleta ed alla Società Sportiva di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.BI.S.), all’Ufficio di Procura Antidoping nonché alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. La F.I.BI.S. verifica in ogni caso l’avvenuta ricezione della notifica destinata all’atleta o ne cura il perfezionamento. 4. Nel caso in cui la accertata positività configuri responsabilità a carico della Società di appartenenza, come previsto al successivo art. 12, comma 6 del presente regolamento o per effetto di altra specifica normativa federale, l’Autorità competente dovrà darne immediata comunicazione all’U.C.A.A. perché consenta alla Società di appartenenza di esercitare il diritto di cui al successivo comma. 5. L’analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Antidoping su richiesta dell’atleta interessato trasmessa dall’U.C.A.A. entro dieci giorni dalla data di comunicazione della positività. L’U.C.A.A. concorda con la FMSI la data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all’atleta con un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisione è comunicata dall’U.C.A.A. anche al Presidente della F.I.BI.S., ed alla Società di appartenenza. La comunicazione è inviata a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.BI.S. Alle analisi di revisione, fin dalla fase di apertura del campione B, può assistere l’atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall’atleta stesso o dalla Società di appartenenza con lettera a mezzo fax che pervenga all’U.C.A.A. entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi. L’atleta o il rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente indicato. La Società di appartenenza potrà richiedere l’effettuazione delle controanalisi e/o essere rappresentata e farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopra indicate, solo nel caso in cui sia stata formalizzata azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività. Il “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 14 Laboratorio non consentirà l’accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall’U.C.A.A. 6. All’apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresì assistere un rappresentante della F.I.BI.S. ed un funzionario delegato dall’U.C.A.A. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l’esito di positività, l’U.C.A.A., dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della F.M.S.I., provvede a darne comunicazione al Presidente della F.I.BI.S., all’atleta confermato positivo e alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.BI.S.) nonché alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. L’U.C.A.A. provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio di Procura Antidoping. 7. Qualora l’analisi di revisione fornisca esito negativo, l’U.C.A.A. provvederà a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalità. 8. I risultati delle analisi di revisione sono inappellabili. 9. L’atleta positivo alle prime analisi deve essere immediatamente sospeso in via cautelare con provvedimento della Commissione di Giustizia e Disciplina della F.I.BI.S., al quale l’atleta potrà essere eventualmente deferito. L’atleta sospeso non potrà svolgere attività sportiva in attesa della decisione dell’Organo di cui sopra, decisione che dovrà essere emessa entro e non oltre sessanta giorni a far tempo dalla data di deferimento. Il periodo di sospensione cautelare già scontato dall’atleta si sottrae dalla sanzione eventualmente irrogata dall’Organo giudicante. 10. La F.M.S.I., nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione dell’esito positivo delle analisi direttamente al C.I.O. ed alla U.M.B. (Union Mondiale de Billard) ART. 12 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. L’accertamento dell’assunzione di sostanze o dell’uso di metodi vietati da parte di atleti di nazionalità italiana o di nazionalità straniera comunque tesserati per Società sportive affiliate alla F.I.BI.S. e partecipanti ad attività addestrativa, di preparazione, di allenamento o a competizioni agonistiche; la somministrazione, l’assunzione o la detenzione di sostanze vietate da parte di tesserati; l’acquisizione di notizie circa i comportamenti vietati dal presente regolamento; il rifiuto del prelievo ai fini del controllo o la sua elusione, comportano l’attivazione del procedimento di indagine e dell’eventuale procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal C.O.N.I. e dai regolamenti della F.I.BI.S. Nel caso in cui l’atleta venga riscontrato positivo in una gara svoltasi all’estero, sotto l’egida della U.M.B. (Union mondiale de Billard), è fatto obbligo alla F.I.BI.S. di darne immediata comunicazione all’U.C.A.A. Successivamente dovrà essere data notizia dell’esito del procedimento disciplinare instaurato dalla U.M.B. sulla cui base l’Ufficio di Procura Antidoping del CONI darà corso alle indagini per individuare eventuali ulteriori responsabilità connesse al caso. L’applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva degli organi di giustizia della F.I.BI.S. o della U.M.B. nei casi di loro competenza, nel rispetto dei regolamenti vigenti. 2. Il Segretario Generale della F.I.BI.S. dà attuazione ai provvedimenti dell’Ufficio di Procura Antidoping. In particolare collabora per la citazione dei tesserati alla Federazione “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 15 convocati a comparire dinanzi all’Ufficio suddetto, per l’esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso. 3. Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di comportamenti penalmente rilevanti, anche ai sensi della Legge 14 dicembre 2000 n.376, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti relativi all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente, e prosegue le indagini per l’accertamento delle responsabilità ai fini disciplinari. 4. Completata l’indagine, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti alla F.I.BI.S., procedendo, con motivati provvedimenti, al deferimento dell’indagato ovvero all’archiviazione del procedimento. Dell’avvenuta trasmissione degli atti del procedimento disciplinare alla F.I.BI.S. l’Ufficio di Procura Antidoping dà comunicazione ufficiale all’indagato, alla Società di appartenenza, al Presidente della F.I.BI.S., all’U.C.A.A. L’Ufficio di Procura Antidoping è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia federale nei diversi gradi di giudizio. 5. La F.I.BI.S., ricevuti gli atti dall’Ufficio di Procura Antidoping, attiva il procedimento disciplinare dinanzi al competente Organo di giustizia federale, il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, all’eventuale applicazione delle sanzioni previste. ART. 13 - VIOLAZIONI DELLE NORME ANTIDOPING E RELATIVE SANZIONI
1. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti aderiscono ai Regolamenti Antidoping federali dichiarando la conoscenza e la accettazione delle norme in esse contenute e assumono l’obbligo di sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l’elusione del prelievo ovvero l’effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente Regolamento; allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi. 2. Nei confronti del tesserato F.I.BI.S. che, convocato dall’Ufficio di Procura Antidoping per l’assunzione di informazioni o per la contestazione dell’addebito, non si presenti senza giustificato motivo, si applica la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta dall’Ufficio di Procura Antidoping, al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento disciplinare. 3. All’esito delle indagini, la sanzione sarà ridotta da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell’atleta che, su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, abbia fornito una collaborazione determinante per l’accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine. 4. E’ facoltà della F.I.BI.S. prevedere, per i casi di positività al doping, l’applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate al successivo art. 13 del presente Regolamento, in coerenza con quanto eventualmente stabilito, in materia di sanzioni antidoping, dalla U.M.B. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 16 5. Le sanzioni indicate al successivo articolo 13 sono applicate nella misura ivi prevista anche a coloro che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso. 6. Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle Società di appartenenza dei tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. 7. Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Generale della F.I.BI.S. provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l’U.C.A.A. sui provvedimenti adottati, trasmettendone la relativa documentazione. 8. E’ fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport), una volta completato il procedimento di competenza degli Organi federali. 9. Le sanzioni adottate dalla F.I.BI.S. sono efficaci nei confronti di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. L’U.C.A.A. provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalla medesima in materia di doping. 10. L’illecito sportivo connesso all’uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. ART. 14 – SANZIONI
1. In caso di doping, le sanzioni per coloro che ne sono per la prima volta responsabili sono a) Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette: I. richiamo; II. divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo; III. multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in € di 100.000 dollari USA; IV. sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da uno a sei b) Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente I. divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo; II. multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in € di 100.000 dollari USA; III. sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo minimo di due anni. Tuttavia, in base a circostanze specifiche, eccezionali, la cui determinazione spetta in prima istanza ai competenti organi federali, potrà essere prevista un’eventuale modifica alla sanzione di due anni. 2. In caso di doping intenzionale le sanzioni sono le seguenti: a) Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette: I. divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive in qualsiasi veste; II. multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in € di 100.000 dollari USA; III. sospensioni da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da due a otto “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 17 b) Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente paragrafo a) oppure si tratti di una reiterazione del medesimo comportamento (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva): I. sospensione a vita a partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva in qualsiasi veste; II. multa fino ad un importo massimo all’equivalente in € di 1.000.000 dollari USA; III. sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva (per un periodo da quattro 3. Eventuali casi di doping durante una gara determinano automaticamente l’annullamento del risultato riportato (con tutte le conseguenze del caso, inclusa la rinuncia ad eventuali medaglie o premi), a prescindere da eventuali altre sanzioni che possono essere applicate. 4. In caso di positività al controllo antidoping di un atleta componente di una squadra, il risultato della squadra, conseguito nella manifestazione, è annullato. 5. La sanzione per un fatto di doping commesso da un atleta e rilevato in occasione di un controllo fuori gara dovrà essere analoga a quelle previste nei punti 1 e 2 del presente articolo. 6. In caso di traffico di sostanze vietate, la sanzione prevista è la sospensione a vita dalla partecipazione a qualsiasi organizzazione, ente, attività o manifestazione sportiva a qualsiasi titolo. Qualsiasi tentativo di realizzare un traffico di sostanze vietate sarà perseguito secondo le medesime modalità previste per il compimento del predetto comportamento. Per le persone dichiarate responsabili di traffico di sostanze vietate, l’ignoranza della natura o della composizione delle sostanze medesime oppure della natura o degli effetti dei metodi in questione, non costituisce circostanza attenuante oppure motivo di esonero dalla sanzione. 7. Le sanzioni stabilite nel presente Regolamento, possono essere applicate cumulativamente nella misura in cui siano compatibili e possono essere accompagnate da misure che impongono controlli con cadenza regolare oppure senza preavviso, per un determinato periodo di tempo, dell’atleta che si è reso responsabile del fatto di doping. In linea di principio una multa non dove mai sostituire una misura sospensiva ma dovrebbe integrare tale sanzione. 8. Il doping intenzionale può essere dimostrato in qualsiasi modo, ivi inclusa, la 9. Le prove acquisite in base ai profili metabolici e/o alle rilevazioni del rapporto isotopico possono essere utilizzate per trarre delle conclusioni definitive per quanto attiene l’uso di steroidi anabolizzanti androgeni. 10. Una concentrazione di epitestosterone nelle urine superiore a 200 nanogrammi per millilitro sarà oggetto di ulteriori accertamenti approfonditi secondo quanto previsto dalla lista delle sostanze e dei metodi vietati vigente per il testosterone. 11. La buona riuscita oppure il fallimento nell’uso di una sostanza vietata o di un metodo vietato non è significativo. E’ sufficiente il ricorso oppure il tentativo di ricorrere alla sostanza o al metodo vietato per ritenere compiuto il fatto di doping. 12. Nel caso i cui siano riscontrati: a) l’uso di un agente mascherante; b) una manovra o manipolazione che possa impedire o falsare qualsiasi controllo di cui al c) il rifiuto di sottoporsi a qualsiasi controllo di cui al presente regolamento; “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 18 d) un caso di doping la cui responsabilità sia imputabile ad un dirigente oppure all’entourage e) una complicità oppure altre forme di coinvolgimento in una azione di doping da parte di coloro che esercitano una professione medica, farmaceutica o connessa. f) Il possesso o la detenzione senza giustificato motivo delle sostanze vietate dal presente 13. Ai responsabili dei comportamenti indicati al comma precedente sono applicate alternativamente o cumulativamente le sanzioni di cui a precedente punto 2, lettera a). 14. In casi di reiterazione (per reiterazione si intende un’ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva) si applicano le sanzioni di cui al punto 2 lettera b). DISPOSIZIONI FINALI
ART. 15 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le norme del presente Regolamento si applicano nei confronti dei tesserati della F.I.BI.S. Gli atleti che partecipano a competizioni di calendario Internazionale sono tenuti al rispetto delle Regole emanate dalla U.M.B. e presso questa possono essere sottoposti a controllo e a giudizio. Gli Organismi internazionali competenti possono disporre anche controlli “out of competition” nei confronti di atleti tesserati presso Organismi sportivi riconosciuti dal C.O.N.I. e comminare sanzioni secondo i propri Regolamenti. 2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico. ART. 16 - COMUNICAZIONI AI MEZZI DI INFORMAZIONE
1. L’emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici del C.O.N.I. preposti all’attività antidoping, è di esclusiva competenza dell’Ufficio Stampa del C.O.N.I. Spetta alla F.I.BI.S. l’emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri organi ed uffici. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 19 CODICE ANTIDOPING DEL MOVIMENTO OLIMPICO
Appendice A
Elenco delle classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti
In vigore dal 1° Gennaio 2003
A. Stimolanti a Le sostanze vietate della classe (A.a) includono i seguenti esempi con entrambi i loro isomeri amifenazolo, amfetamina, bromantan, caffeina*, carfedon, cocaina, efedrina**, fencamfamina, mesocarb, pentetrazolo, pipradolo, . . . . e sostanze affini * Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell’urina risulta superiore ai 12 microgrammi per millilitro. ** Per quanto riguarda l’efedrina e la metilefredina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell’urina risulta superiore a 10 microgrammi per millilitro. Per la catina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell’urina risulta superiore a 5 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda fenilpropanolamina e pseudoefedrina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell’urina risulta superiore a 25 microgrammi per millilitro. NOTA: Tutti i preparati a base di imidazolo sono consentiti per uso topico. I vasocostrittori possono essere somministrati assieme ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad es. per via nasale, per uso oftalmologico e rettale) contenenti adrenalina sono consentiti. Bupropione, sinefrina e fenilefrina sono consentiti. b Le sostanze vietate della classe (A.b) includono i seguenti esempi con entrambi i loro isomeri L e D: formoterolo***, salbutamolo***, salmeterolo*** e terbutalina***…e sostanze affini. ***consentiti soltanto se somministrati per inalazione allo scopo di prevenire e/o curare l’asma e l’asma indotta da esercizio. Il medico di squadra, o uno specialista malattie respiratorie, dovrà notificare per iscritto all’autorità medica federale, che l’atleta è affetto da asma e/o da asma indotta da esercizio. Durante i giochi olimpici, un comitato medico “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 20 indipendente valuterà gli atleti che richiedano il nulla osta all’assunzione per via inalatoria di un beta-2 agonista consentito. B. Narcotici Le sostanze vietate della classe (B) includono i seguenti esempi: buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina …. e sostanze affini NOTA: È consentito l’impiego di codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina, propossifene e tramadolo. La morfina in una concentrazione superiore a 1 microgrammo per millilitro costituisce una violazione alla normativa antidoping a meno che non sia causata dalla somministrazione di una sostanza consentita quale la codeina. I laboratori dovranno pertanto tener conto della presenza di altre sostanze che potrebbero ricondurre alla somministrazione di codeina e sostanze affini. C. Agenti Le sostanze vietate della classe (C) includono i seguenti esempi: 1. Steroidi anabolizzanti androgeni a) clostebol, fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19- norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, ossandrolone, stanozololo . e sostanze affini b) androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone; (DHEA), diidrotestosterone, Le informazioni risultanti dall’esecuzione di profili metabolici e/o le misurazioni dei rapporti isotopici possono essere utilizzate per pervenire a conclusioni definitive. La presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1), nel campione di urina di un atleta costituisce violazione, salvo nel caso in cui esistano le prove che tale rapporto sia dovuto a condizioni fisiologiche o patologiche, quali la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori producenti androgeni, deficit enzimatici. Nel caso di una rapporto T/E superiore a 6, è obbligatorio che la Commissione Scientifica Anitidoping del CONI conduca un’indagine, prima che il campione venga dichiarato positivo. A tale proposito verrà redatta una relazione scritta completa che comprenda un esame dei tests precedenti, di quelli successivi ed eventuali risultati di indagini endocrinologiche. Nel caso in cui non siano disponibili i risultati dei tests precedenti, l’atleta interessato verrà sottoposto ad un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami svolti saranno inclusi nella relazione. La mancanza di collaborazione negli accertamenti, comporterà la dichiarazione di positività del campione. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 21 * Per quanto riguarda il salbutamolo, la concentrazione nell’urina superiore a 1000 nanogrammi per millilitro di salbutamolo presente in forma diversa da quella di salbutamolo solfato costituisce una violazione doping.
D. Diuretici

Le sostanze vietate della classe (D) includono i seguenti esempi:
acetazolamide, bumetanide, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, idroclorotiazide,
mannitolo*, mersalile, spironolattone, triamterene . e sostanze affini
Ormoni peptidici, mimetici ed analoghi
Le sostanze vietate della classe (E) includono gli esempi seguenti compresi i relativi analoghi e mimetici: 1. Gonadotropina corionica (hCG) vietata esclusivamente per gli uomini; 2. Gonadotropine ipofisarie e di sintesi (LH) vietata esclusivamente per gli uomini; 3. Corticotropine (ACTH, tetracosactide) 4. Ormone della crescita (hGH) 5. Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1); e tutti i rispettivi “fattori di rilascio” e loro *uso consentito soltanto per il trattamento di atleti per i quali è stata certificata la patologia di diabete insulino-dipendente. Il termine (insulino-dipendente) è qui usato per descrivere persone con diabete nei quali è richiesta una terapia a base di insulina, secondoil parere di un medico specialista qualificato. Questo sarà sempre il caso nel diabete di tipo 1 e qualche volta ne diabete mellito di tipo 2. La comunicazine scritta attestante la comunicazione di diabete insulino-dipendente deve essere rilasciata da un endocrinologo o da un medico di squadra. La presenza di una concentrazione anomala di ormone endogeno appartenente alla classe (E) o dei suoi marcatori diagnostici nelle urine di un atleta costituisce un’infrazione, a meno che non venga provato che sia dovuto ad una condizione fisiologica o patologica. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 22 agenti con attività anti-estrogenica

Inibitori dell’aromatasi, clomifene, ciclofenil, tamoxifene sono proibiti solo per gli uomini.
G.
agenti mascheranti

Le sostanze vietate della classe (G) includono i seguenti esempi:
diuretici, epitestosterone*, probenecid, espansori di plasma (es. amido idrossietile)
Gli agenti mascheranti sono vietati. Essi sono prodotti che hanno la capacità di
compromettere l’escrezione di sostanze vietate o di mascherare la loro presenza nelle urine o
in altri campioni biologici utilizzati nei controlli antidoping.
*La presenza di una concentrazione urinaria di epitestosterone superiore a 200 nanogrammi-
millilitro costituisce una violazione della normativa antidoping, salvo nel caso in cui esista la
prova che ciò sia dovuto ad una condizione fisiologica. Il rapporto isotopico in spettrometria
di massa (IRMS) potrà essere usato per giungere a conclusioni definitive. Se il risultato
dell’IRMS è inconclusivo, la Commissione Scientifica Antidoping del C.O.N.I. potrà
effettuare ulteriori accertamenti, prima che il campione sia dichiarato positivo.

II. METODI

I seguenti metodi sono proibiti:

A.
Aumento di trasporto di ossigeno
Doping ematico: consiste nella somministrazione di sangue autologo, omologo o eterologo o prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine, al di fuori di un trattamento medico legittimo. La somministrazione di prodotti che aumentano l’assorbimento, il trasporto o il rilascio di ossigeno, ad esempio prodotti contenenti emoglobina sintetica, compresi, ma non limitati alle emoglobine bovine e cross-linked, prodotti di emoglobina microincapsulata, perfluorochimici, e RSR13. Manipolazione farmacologia, chimica e fisica

La manipolazione farmacologia, chimica e fisica, consiste nell’uso di sostanze e metodi,
inclusi gli agenti mascheranti (rif. I e G), che alterano, tentano di alterare o è verosimile che
possano alterare l’integrità e la conformità dei campioni raccolti nei controlli antidoping.
Queste manipolazioni includono, senza limitazione, la cateterizzazione, la sostituzione di
urina e/o la manomissione, l’inibizione dell’escrezione renale e l’alterazione del dosaggio del
testosterone e epitestosterone (rif. I.G.).
C.
dopig genetico
“REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 23 Il doping genetico o cellulare è definito come l’uso non terapeutico di geni, elementi genetici
e/o cellule che hanno la capacità di migliorare la prestazione sportiva.
III. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE IN ALCUNI SPORT
A. Alcool

Le Federazioni Sportive indicheranno nella Convenzione da stipulare con la FMSI la richiesta
eventuale di condurre analisi per l’individuazione dell’etanolo. Le analisi per
l’individuazione dell’etanolo dovranno essere obbligatoriamente condotte se così previsto
dalla Federazione Sportiva Internazionale di appartenenza.

B. Cannabinoidi

Saranno condotte analisi per l’individuazione di cannabinoidi (ad es. Marijuana, Hashish). In
occasione dei Giochi Olimpici, saranno svolti controlli per il rilevamento di cannabinoidi.
Una concentrazione urinaria di acido 11-nor-delta-9-tetraidrocannabinolo-9- carbossilico
(carbossi-THC), in misura maggiore di 15 nanogrammi per millilitro, costituisce un caso di
doping.
C. Anestetici
L’uso di anestetici locali per via iniettiva è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni: possono essere utilizzati bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina, e sostanze affini ma non cocaina. Agenti vasocostrittori possono essere utilizzati unitamente ad anestetici locali; possono essere somministrate soltanto per iniezione locale od intra-articolare; possono essere somministrati soltanto quando giustificati da un punto di vista medico. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari la somministrazione deve essere notificata contestualmente al controllo.
D. Glucocorticosteroidi

L’uso sistemico dei glucocorticosteroidi è vietato quando questi vengano somministrati per
via orale, rettale o intramuscolare.
In caso di necessità medica, sono consentite iniezioni locali ed intra-articolari di
glicocorticoidi.
In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari la somministrazione deve essere
notificata contestualmente al controllo.

E. Beta-bloccanti

Le sostanze vietate della classe (E) includono i seguenti esempi:
“REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 24 acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, propranololo, sotalolo . e sostanze affini Le Federazioni Sportive indicheranno nella Convenzione da stipulare con la FMSI la richiesta eventuale di condurre analisi per l’individuazione di Beta-bloccanti. Le analisi per l’individuazione dei Beta-bloccanti dovranno essere obbligatoriamente condotte se così previsto dalla Federazione Sportiva Internazionale di appartenenza. IV. SOMMARIO DELLE CONCENTRAZIONI URINARIE AL DI SOPRA DELLE QUALI SI CONFIGURA UNA VIOLAZIONE DOPING > 2 nanogrammi/millilitro, per gli uomini > 5 nanogrammi/millilitro, per le donne * vedi punti I.C.b e I.G. V. SOSTANZE E METODI VIETATI AL DI FUORI DELLE COMPETIZIONI I.C (agenti (ormoni peptidici, mimetici ed analoghi) ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE E METODI VIETATI Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo delle sostanze proibite. Molte sostanze che non compaiono nell’elenco sono da considerarsi, comunque, vietate, in quanto rientranti nella definizione “. e sostanze affini”. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 25 Gli atleti sono tenuti ad accertarsi che tutti i farmaci, gli integratori alimentari, vitaminici o dietetici ed i prodotti da banco, nonché tutte le altre sostanze da loro assunte non contengano alcuna sostanza vietata. amfepramone, amfetamina, amifenazolo, bambuterolo, bromantan, caffeina, carfedon, catina, clobenzorex, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina, fenetillina, fenfluramina, fendimetrazina, fenmetrazina, fentermina, fenilpropanolamina, fenproporex, foledrina, formoterolo, mefenorex, mefentermina, mesocarb, metamfetamina, metilenediossiamfetamina, metilenediossimetamfetamina, metilefedrina, metilfenidato, metossifenamina, niketamide, norfenfluramina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, pipradolo, prolintano, propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, selegilina, stricnina, terbutalina. buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina. androstenediolo, androstenedione, bambuterolo, bolasterone, boldenone, clenbuterolo,
clostebol, danazolo, deidroclormetiltestosterone, deidroepiandrosterone (DHEA),
diidrotestosterone, drostanolone, fenoterolo, fluossimesterone, formebolone, formoterolo,
gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone,
mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, norboletone,
noretandrolone, ossandrolone, ossimetolone, ossimesterone, reproterolo, salbutamolo,
salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone.
Amiloride, acetazolamide, acido etacrinico, bendroflumetiazide, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mannitolo (per iniezione endovenosa), mersalile, spironolattone, triamterene. diuretici (vedi sopra), epitestosterone, probenecid, amido idrossietilico. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 26 ACTH, eritropoietina (EPO), hCG*, hGH, insulina, LH*, IGF-1 clomifene*, ciclofenil*, tamoxifene*. * sostanze vietate esclusivamente negli uomini acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo. “REGOLAMENTO ANTIDOPING F.I.Bi.S. - “ CODICE ANTIDOPING – APPENDICE A” 27

Source: http://www.fibis.it/media/pages/109/attach/regolamento_antidoping.pdf

templeisraelottawa.ca

Worship Schedule Friday, March 7 Kabbalat Shabbat service Bring your own Dinner K-6 families Saturday, March 8 10:15 am Shabbat Service, Parsha Friday, March 14 Kabbalat Shabbat service Bring your Own Dinner Saturday, March 15 10:15 am Shabbat Service, Parsha Zachor Tzav Guest speaker Ambassador Barak Adult Pot Luck Purim Celebration

Untitled

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen? Gebrauchsinformation Zur Anwendung von Neuroplant® 300 mg N liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage/Gebrauchsinformation sorgfältig Es darf deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen. 2.2 Besondere Vorsicht

Copyright © 2014 Articles Finder