R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Anno 2007
DECISIONE
1) n. 5618 del 2007, proposto da Topazio S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Fulvio Lorigiola e Luigi Manzi, con domicilio eletto
presso il secondo in Roma alla via F. Confalonieri nr. 5,
Gottardo Maria Luisa e Carraro Ottorino, rappresentati e
difesi dagli avv.ti Silvia Bennacchio e Carmine Cosentino, con
domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via Silla nr. 28,
e nei confronti di
- Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Simoni,
Alessandra Montobbio e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto
presso quest’ultimo in Roma alla via del Viminale nr. 43;
- Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non
- Prearo Costruzioni S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giorgio Fornasiero e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il
secondo in Roma alla via F. Confalonieri nr. 5;
- SO.GE.DI. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Pirocchi e
Giovanni Attilio De Martin, con domicilio eletto presso il primo
- Comitato Ponterotto, in persona del legale rappresentante
- Vecelli Luisa, Ferro Anna, Donegà Marta Maria Pia, Bezzato
Paola, Lazzaro Vincenzina, Carlucci Massimiliano, Zen
Roberto, Michieli Pietro, Buratto Alfonso, Fatnassi Naceur,
Zezza Giuseppe, Zerbin Stefano, Meduri Marco, Cavalieri
Roberto, Cardin Matteo, Peppone Marianna, Bazzani Michela,
Cassarà Massimo, Vincenzi Aldo, Nono Stefano, Crivellaro
Michele, Zaramella Sara, Mozzato Andrea, Quartesan
Giuliano, Vardabasso Luca, Gaddo Annalisa, Beccaro Ornella,
Trevisan Elisa, Pick Stefano, Poggianti Bianca Maria, Degli
Esposti Paola, Giordano Bruno, Balzani Maria Teresa, Trovò
Andrea, De Rossi Alberto, Carraro Maria, Anghelidis Michele,
Martone Franco, Boccioni Francesco, Pavan Emanuela,
Polleschi Giorgio, Turra Stefano, Bedin Michele, Donegà
Virgilio Andrea, Bandiera Ernesto, Onder Marika, Sciavon
Paolo, Morgiato Mauro, Barzon Silvia, Varotto Serena, Zulia
Luisa, Rampazzo Filippo, Crivellari Andrea, Dalla Palle
Silvano, Vecchi Luciano, Cavaliere Nicola, Zuccalà Enrico,
Agostini Simonetta, Ruggero Annalisa e Piva Federica, non
e con l’intervento di
Raggruppamento delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza –
R.I.A.B. – di Padova, in persona del legale rappresentante pro termpore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Cartia e
Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma
per l’annullamento e totale riforma, previa sospensione
della sentenza del T.A.R. Veneto, I^ Sezione, 10 maggio 2007,
nr. 1597/07 (depositata il 28 maggio 2007 e non notificata),
con cui è stato accolto il ricorso proposto dai sigg.ri Gottardo e
Carraro e per l’effetto sono state annullate le delibere del
Comune di Padova di adozione e approvazione del PIRU –
2) n. 6116 del 2007, proposto dal Comune di Padova, in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Carlo De Simoni, Alessandra Montobbio e Fabio
Lorenzoni, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma
Gottardo Maria Luisa e Carraro Ottorino, rappresentati e
difesi dagli avv.ti Silvia Bennacchio e Carmine Cosentino, con
domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via Silla nr. 28,
e nei confronti di
- Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non
- Topazio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
- Comitato Ponterotto, in persona del legale rappresentante
- Vecelli Luisa, Ferro Anna, Donegà Marta Maria Pia, Bezzato
Paola, Lazzaro Vincenzina, Carlucci Massimiliano, Zen
Roberto, Michieli Pietro, Buratto Alfonso, Fatnassi Naceur,
Zezza Giuseppe, Zerbin Stefano, Meduri Marco, Cavalieri
Roberto, Cardin Matteo, Peppone Marianna, Bazzani Michela,
Cassarà Massimo, Vincenzi Aldo, Nono Stefano, Crivellaro
Michele, Zaramella Sara, Mozzato Andrea, Quartesan
Giuliano, Vardabasso Luca, Gaddo Annalisa, Beccaro Ornella,
Trevisan Elisa, Pick Stefano, Poggianti Bianca Maria, Degli
Esposti Paola, Giordano Bruno, Balzani Maria Teresa, Trovò
Andrea, De Rossi Alberto, Carraro Maria, Anghelidis Michele,
Martone Franco, Boccioni Francesco, Pavan Emanuela,
Polleschi Giorgio, Turra Stefano, Bedin Michele, Donegà
Virgilio Andrea, Bandiera Ernesto, Onder Marika, Sciavon
Paolo, Morgiato Mauro, Barzon Silvia, Varotto Serena, Zulia
Luisa, Rampazzo Filippo, Crivellari Andrea, Dalla Palle
Silvano, Vecchi Luciano, Cavaliere Nicola, Zuccalà Enrico,
Agostini Simonetta, Ruggero Annalisa e Piva Federica, non
per l’annullamento e riforma, previa sospensione
della sentenza del T.A.R. Veneto, I^ Sezione, 10 maggio 2007,
nr. 1597/07, depositata il 28 maggio 2007, non notificata, con
cui è stato accolto il ricorso proposto dai sigg.ri Gottardo e
Carraro e per l’effetto sono state annullate le delibere del
Comune di Padova di adozione e approvazione del PIRU –
3) nr. 6182 del 2007, proposto dal Raggruppamento delle
Istituzioni di Assistenza e Beneficenza – R.I.A.B. – di Padova,
in persona del legale rappresentante pro termpore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Cartia e Andrea
Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via
Gottardo Maria Luisa e Carraro Ottorino, rappresentati e
difesi dagli avv.ti Silvia Bennacchio e Carmine Cosentino, con
domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via Silla nr. 28,
e nei confronti di
- Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Simoni,
Alessandra Montobbio e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto
presso quest’ultimo in Roma alla via del Viminale nr. 43;
- Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non
- Prearo Costruzioni S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita;
- SO.GE.DI. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Pirocchi e
Giovanni Attilio De Martin, con domicilio eletto presso il primo
- Comitato Ponterotto, in persona del legale rappresentante
- Vecelli Luisa, Ferro Anna, Donegà Marta Maria Pia, Bezzato
Paola, Lazzaro Vincenzina, Carlucci Massimiliano, Zen
Roberto, Michieli Pietro, Buratto Alfonso, Fatnassi Naceur,
Zezza Giuseppe, Zerbin Stefano, Meduri Marco, Cavalieri
Roberto, Cardin Matteo, Peppone Marianna, Bazzani Michela,
Cassarà Massimo, Vincenzi Aldo, Nono Stefano, Crivellaro
Michele, Zaramella Sara, Mozzato Andrea, Quartesan
Giuliano, Vardabasso Luca, Gaddo Annalisa, Beccaro Ornella,
Trevisan Elisa, Pick Stefano, Poggianti Bianca Maria, Degli
Esposti Paola, Giordano Bruno, Balzani Maria Teresa, Trovò
Andrea, De Rossi Alberto, Carraro Maria, Anghelidis Michele,
Martone Franco, Boccioni Francesco, Pavan Emanuela,
Polleschi Giorgio, Turra Stefano, Bedin Michele, Donegà
Virgilio Andrea, Bandiera Ernesto, Onder Marika, Sciavon
Paolo, Morgiato Mauro, Barzon Silvia, Varotto Serena, Zulia
Luisa, Rampazzo Filippo, Crivellari Andrea, Dalla Palle
Silvano, Vecchi Luciano, Cavaliere Nicola, Zuccalà Enrico,
Agostini Simonetta, Ruggero Annalisa e Piva Federica, non
avverso e per l’integrale riforma previa sospensione dell’efficacia esecutiva
della sentenza della I^ Sezione del T.A.R. per il Veneto nr.
1597 del 28 maggio 2007, a mezzo della quale sono stati
accolti il ricorso principale e i (due) ricorsi per motivi aggiunti,
interposti dai sigg.ri Gottardo Luisa e Carraro Ottorino, per il
preteso annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti
- per quanto concerne il ricorso introduttivo,
deliberazione della Giunta Comunale di Padova nr. 245
del 23 marzo 2004 e deliberazione del Consiglio
Comunale di Padova nr. 112 del 28 settembre 2004,
recanti, rispettivamente, l’adozione e l’approvazione del
Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (PIRU)
in Comune di Padova, località Ponterotto, in variante al
- quanto al I° ricorso per motivi aggiunti, deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto nr. 121 del 21
gennaio 2005, avente ad oggetto l’approvazione
- relativamente al II° ricorso per motivi aggiunti, permesso
di costruire nr. 3225 del 22 dicembre 2005, rilasciato in
favore della Topazio S.r.l. per la realizzazione dei
fabbricati (A e B) oggetto del precitato PIRU, nonché
permesso di costruire nr. 3733/2005, concesso alla
SO.GE.DI. S.r.l., per l’attuazione delle relative opere di
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle parti appellate, e l’atto di
intervento del Raggruppamento delle Istituzioni di Beneficenza
(R.I.A.B.) di Padova nel giudizio nr. 5618/07;
Viste le memorie prodotte dalla Topazio S.r.l. (in data 24
aprile 2008), dal Comune di Padova (in data 24 aprile 2008),
dal R.I.A.B. di Padova (in data 31 luglio 2007 e 24 aprile
2008), da Gottardo Maria Luisa e Carraro Ottorino (il 24 aprile
2008) e dalla SO.GE.DI. S.r.l. (in data 2 aprile 2008) a
Visto l’appello incidentale proposto dalla Prearo Costruzioni
S.r.l. nell’ambito del giudizio nr. 5618/07;
Viste le ordinanze di questa Sezione nn. 4048/07, 4053/07
e 4054/07 del 31 luglio 2007, con le quali sono state respinte
le domande incidentali di sospensione della sentenza
Relatore, all’udienza pubblica del 6 maggio 2008, il
Uditi l’avv. Lorigiola e l’avv. A. Manzi su delega dell’avv. L.
Manzi, per la Topazio S.r.l., l’avv. Lorenzoni per il Comune di
Padova, gli avv. Cartia e Andrea Manzi per il R.I.A.B. di
Padova, l’avv. Cosentino per gli appellati Gottardo e Carraro e
l’avv. Pirocchi per la SO.GE.DI. S.r.l.;
1. La società Topazio S.r.l. ha impugnato la sentenza con la
quale il T.A.R. del Veneto, in accoglimento del ricorso proposto
dai sigg.ri Maria Luisa Gottardo e Ottorino Carraro, ha
annullato gli atti meglio in epigrafe indicati, relativi ad
adozione e approvazione del programma di riqualificazione
urbanistica, edilizia e ambientale (PIRUEA) delle aree del
Comune di Padova, località Ponterotto, in esecuzione del quale
erano stati rilasciati in favore della medesima Topazio S.r.l.
due permessi di costruire, anch’essi impugnati con motivi
aggiunti e annullati con la predetta sentenza.
A sostegno dell’impugnazione, ha dedotto:
1) illegittimità ed erroneità della sentenza gravata per
violazione dei principi di legittimazione ed interesse ad agire,
nonché per mancato conferimento di apposito mandato alle
liti; inammissibilità sotto vari profili del ricorso di primo grado
e dei successivi atti per motivi aggiunti (con riguardo alla
reiezione delle eccezioni preliminari spiegate in primo grado,
relative all’asserita carenza di legittimazione e di interesse ad
agire in capo ai sigg.ri Gottardo e Carraro, nonché alla
inammissibilità dei due atti di motivi aggiunti, non corredati
da apposita procura ancorché proposti anche nei confronti di
soggetti diversi rispetto a quelli evocati in giudizio col ricorso
2) illegittimità ed erroneità della sentenza del T.A.R. Veneto
nella parte in cui ha accolto i due motivi del ricorso principale;
violazione dei poteri del giudice nel processo amministrativo;
inammissibilità del sindacato di merito (avendo il primo
giudice inammissibilmente sindacato il merito dell’azione
3) illegittimità della sentenza gravata per erroneità e
contraddittorietà della motivazione; erroneo travisamento dei
fatti e dei presupposti di diritto; violazione ed errata
applicazione della legge regionale veneta 1 giugno 1999, nr.
23; ingiustizia manifesta (quanto alla parte in cui il primo
giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per il ricorso al
PIRUEA, concludendo che l’intera operazione era destinata
unicamente a fini speculativi e trascurando le evidenze
documentali da cui emergeva, invece, la presenza anche di
una varietà di interventi e finalità di interesse pubblico).
L’appellante, pertanto, ha chiesto l’annullamento della
sentenza impugnata, previa sospensione della sua efficacia, e
il consequenziale rigetto del ricorso di primo grado.
Costituitisi, gli appellati Gottardo e Carraro si sono
motivatamente opposti all’accoglimento dell’impugnazione,
concludendo per la conferma della sentenza gravata.
Si sono invece associati all’appello, chiedendone
l’accoglimento, il Comune di Padova, la SO.GE.DI. S.r.l. e il
Raggruppamento delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza
(R.I.A.B.) di Padova, quest’ultimo intervenuto nella presente
fase, in quanto non presente nel giudizio di primo grado.
Quanto alla Prearo Costruzioni S.r.l., interveniente ad opponendum in primo grado, ha a sua volta impugnato la
medesima sentenza nelle forme dell’appello incidentale, con
unico articolato motivo che sostanzialmente corrispondeva alle
censure formulate dalla Topazio S.r.l., sopra riassunte sub 2 e
L’ammissibilità della costituzione della SO.GE.DI. S.r.l.,
peraltro, è stata contestata dagli appellati Gottardo e Carraro,
i quali ne hanno chiesto l’estromissione dal giudizio avendo
detta società perso, nelle more dell’appello, ogni qualità di
parte nel giudizio che occupa; analogamente, gli appellati
hanno chiesto dichiararsi inammissibile l’appello incidentale
di Prearo Costruzioni S.r.l., al cui intervento in giudizio si
2. Avverso la medesima sentenza del T.A.R. del Veneto, ha
proposto autonoma impugnazione anche il Comune di Padova,
chiedendone la riforma previa sospensione sulla base delle
1) violazione ed erronea applicazione dei principi in materia di
legittimazione e interesse ad agire e sul conferimento di
mandato alle liti; carenza ed erroneità della motivazione
(avendo il T.A.R. disatteso le eccezioni sollevate anche
dall’Amministrazione in ordine alla carenza di legittimazione
e/o di interesse ad agire in capo ai ricorrenti Gottardo e
Carraro, nonché all’inammissibilità dei motivi aggiunti per
2) violazione di legge; violazione dei poteri del giudice nel
processo amministrativo; inammissibilità del sindacato di
merito (avendo il primo giudice, anche ad avviso
dell’Amministrazione, operato un non consentito sindacato di
3) erroneità e contraddittorietà della motivazione della
sentenza impugnata; travisamento dei fatti e dei presupposti
di diritto; violazione ed errata applicazione della legge
regionale veneta 1 giugno 1999, nr. 23 (avendo, in ogni caso, il
T.A.R. erroneamente ritenuto non sussistenti i presupposti di
legge per il ricorso al PIRUEA, e conseguentemente
quest’ultimo finalizzato a meri obiettivi speculativi).
Gli appellati Gottardo e Carraro si sono costituiti anche in
questo giudizio, opponendosi con diffuse argomentazioni
3. Un terzo appello avverso la sentenza del T.A.R. del Veneto
nr. 1597 del 2007 è stato proposto dal Raggruppamento delle
Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (R.I.A.B.) di Padova,
soggetto interessato all’operazione per cui è causa ancorché
non destinatario di notifica del ricorso di primo grado, in
quanto obbligatosi ad acquistare dai soggetti proponenti il
PIRUEA nr. 36 unità immobiliari da realizzarsi nell’ambito di
intervento concernente la zona A ed a concederli in locazione
al Comune di Padova per un periodo di 15 anni.
A sostegno della propria impugnazione, ha dedotto:
1) illegittimità per violazione dell’art. 21 della legge 6 dicembre
1971, nr. 1034 (error in procedendo per mancata notificazione
del ricorso di primo grado ad un contraddittore necessario);
eccesso di potere per difetto di istruttoria (stante l’omessa
notifica del ricorso introduttivo a esso R.I.A.B. ed il mancato
ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice
2) eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria,
travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, nonché
nella figura sintomatica del difetto ed illogicità della
motivazione e della manifesta illogicità ed irrazionalità;
violazione degli artt. 1, 3 e 5 della legge regionale veneta 1
giugno 1999, nr. 23, nonché dell’art. 22 della legge 17 febbraio
1992, nr. 179; violazione dell’art. 21 octies della legge 7 agosto
1990, nr. 241 (avendo il T.A.R. inammissibilmente sindacato il
merito dell’azione amministrativa, ed essendo comunque
erronee le sue valutazioni circa l’insussistenza dei presupposti
Pertanto, il R.I.A.B. ha chiesto l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi
dell’art. 35 della legge nr. 1934 del 1971, sulla base della
doglianza appena richiamata sub 1, e solo in via subordinata
la riforma di detta sentenza con la reiezione del ricorso.
Costituitisi anche in questo giudizio, gli appellati Gottardo e
Carraro hanno in limine eccepito l’inammissibilità dell’appello
per carenza di legittimazione in capo al R.I.A.B. di Padova, che
non poteva rivestire la qualità di parte nel giudizio di primo
grado; nel merito, poi, si sono articolatamente opposti
all’accoglimento dell’appello, concludendo per la conferma
Si sono costituiti, inoltre, anche il Comune di Padova e la
SO.GE.DI. S.r.l., chiedendo l’accoglimento dell’appello.
4. All’esito della camera di consiglio del 31 luglio 2007, questa
Sezione ha respinto le domande incidentali di sospensione
della sentenza impugnata formulate da tutti e tre gli
5. All’udienza del 6 maggio 2008, le cause sono state introitate 1. Vanno anzi tutto riuniti i tre appelli oggi all’esame, avendo 2. In ordine logico, la prima questione da esaminare è quella
relativa all’ammissibilità dell’appello (nr. 6182 del 2007)
proposto dal Raggruppamento delle Istituzioni di Assistenza e
Beneficenza (R.I.A.B.) di Padova, contestata con apposita
eccezione dagli appellati Gottardo e Carraro.
La questione, invero, va esaminata congiuntamente col primo
motivo d’appello formulato dello stesso R.I.A.B., col quale si
lamenta la mancata notifica del ricorso di primo grado a esso
R.I.A.B. nonché il mancato ordine di integrazione del
contraddittorio da parte del primo giudice: infatti, è intuitivo
che entrambe le questioni implicano l’accertamento dell’esatta
veste del R.I.A.B. odierno appellante nell’ambito del giudizio
che occupa (contraddittore necessario secondo lo stesso
appellante, privo di qualsivoglia veste processuale secondo gli
Inoltre, l’esame del primo motivo di appello formulato dal
R.I.A.B. è comunque prioritario, in quanto il suo eventuale
accoglimento comporterebbe – come espressamente richiesto
dall’appellante – l’annullamento con rinvio al primo giudice ai
sensi dell’art. 35 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034,
trattandosi di error in procedendo. 2.1. Tanto premesso, il Collegio è dell’opinione che all’odierno
appellante R.I.A.B. (ente che riunisce alcune istituzioni di
assistenza e beneficenza operanti sul territorio di Padova) non
possa riconoscersi natura di controinteressato, e quindi di
contraddittore necessario che avrebbe dovuto essere evocato
indispensabilmente già in primo grado: ciò sulla base delle
allegazioni dello stesso appellante in ordine al suo
“coinvolgimento” nella procedura, per cui è processo, di
adozione e approvazione del programma integrato di
riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale (PIRUEA)
relativo alla località Ponterotto del Comune di Padova.
Ed invero, costituisce principio giurisprudenziale ormai
pacifico che il riconoscimento della qualità di
controinteressato postula la compresenza di due requisiti: da
un lato, deve trattarsi di soggetto contemplato nel
provvedimento impugnato, o comunque agevolmente
identificabile sulla base di esso; dall’altro, occorre che sia
titolare di un interesse concreto e attuale alla conservazione di
detto provvedimento, interesse sostanzialmente speculare
all’interesse legittimo che muove il ricorrente, e – quindi – che
da tale provvedimento egli derivi un vantaggio immediato (cfr.
ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2006, nr. 2959;
Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2006, nr. 613; Cons. Stato,
Orbene, nel caso di specie se è vero, come evidenziato
dall’appellante, che il R.I.A.B. di Padova era effettivamente
menzionato nei provvedimenti impugnati, non altrettanto
pacifica è la sussistenza del secondo requisito innanzi
Al riguardo, è lo stesso odierno appellante a chiarire che il suo
“coinvolgimento” nel PIRUEA per cui è causa, specificamente
relativo alla parte di esso concernente la realizzazione di nr.
36 unità immobiliari in zona A e inquadrato nell’ambito delle
politiche abitative del Comune procedente, era di duplice
a) in primo luogo, il R.I.A.B. si era obbligato ad acquistare dai
soggetti proponenti il PIRUEA (SO.GE.DI. S.r.l., Kennedy
Residence S.r.l. e Topazio S.r.l., con quest’ultima avendo
concluso anche un contratto di acquisto di cosa futura) le
b) in secondo luogo, aveva sottoscritto col Comune di Padova
un protocollo d’intesa, impegnandosi a cedere in locazione al
Comune i suddetti alloggi per un periodo di 15 anni, affinché
fossero destinati a soddisfare le esigenze abitative di persone
Siffatta posizione, ad avviso del Collegio, non integra
quell’interesse concreto e attuale che è necessario, per quanto
si è sopra detto, a connotare la qualità di controinteressato nel
giudizio: il suo contenuto sostanziale, infatti, non si discosta
significativamente da quello che caratterizza la qualità di
promissario acquirente del bene da realizzarsi da parte
dell’amministrazione, qualità che è stata anche di recente
ritenuta inidonea a configurare un interesse che non sia di
mero fatto, al più tale da legittimare un intervento in giudizio,
ma non certo ad imporre la notifica ab initio del ricorso
introduttivo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2007, nr.
5810; Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, nr. 3594).
2.2. Se, dunque, non può accedersi all’impostazione del
R.I.A.B. secondo cui lo stesso avrebbe rivestito qualità di
contraddittore necessario in primo grado – e, pertanto, va
respinto il primo motivo del suo appello, tendente alla
rinnovazione del giudizio dinanzi al primo giudice – non può
però condividersi neanche l’assunto degli appellati, secondo
cui lo stesso R.I.A.B. non avrebbe alcuna veste processuale,
con conseguente inammissibilità dell’appello da esso proposto.
Infatti, per tornare all’analogia che si è sopra individuata tra
la posizione del R.I.A.B. e quella del promissario acquirente,
non può negarsi che quest’ultimo sia titolare di un interesse
giuridicamente qualificato alla conclusione del contratto
definitivo, interesse comunque incompatibile con
l’annullamento degli atti sulla base dei quali tale conclusione
Alla stessa stregua, l’odierno appellante è certamente titolare
di un interesse, ancorché non attuale ma futuro, all’acquisto
ed alla successiva cessione in locazione degli alloggi
suindicati; un interesse non meramente fattuale, ma fondato
sugli accordi e sul protocollo d’intesa invocati dallo stesso
R.I.A.B., la cui esecuzione sarebbe certamente pregiudicata
dall’annullamento del PIRUEA su cui si fondano.
Insomma, sembra al Collegio che il R.I.A.B. appellante
presenti tutte le caratteristiche del soggetto terzo il quale, pur
non rivestendo qualità di controinteressato, sarebbe
pregiudicato dall’accoglimento del ricorso, ed al quale,
pertanto, per costante giurisprudenza viene riconosciuta la
facoltà di proporre opposizione di terzo dopo il passaggio in
giudicato di un’eventuale decisione di annullamento, ma
anche, per evidenti esigenze di economia processuale, di
intervenire nel corso del giudizio di appello pur non avendo
partecipato a quello di primo grado (cfr. ex plurimis Cons.
Stato, sez. V, 23 gennaio 2008, nr. 167; Cons. Stato, sez. VI, 7
gennaio 2008, nr. 23; Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2007,
nr. 4970; Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, nr. 958).
Deve dunque ritenersi ammissibile l’appello proposto dal
predetto R.I.A.B., malgrado quest’ultimo sia rimasto estraneo
al giudizio di primo grado non avendo ricevuto notifica del
3. Ulteriore questione da esaminare in via preliminare
afferisce all’ammissibilità della costituzione nel presente grado
di appello della SO.GE.DI. S.r.l., della quale gli appellati
Gottardo e Carraro hanno chiesto l’estromissione dal giudizio.
L’eccezione è motivata dalla circostanza che la SO.GE.DI.
S.r.l., cui fu notificato il ricorso introduttivo in quanto una
delle società proponenti il PIRUEA di cui trattasi, avrebbe
medio tempore perso la qualità di controinteressata, avendo
ceduto alla Topazio S.r.l. le sue proprietà ricomprese nel
Tuttavia, va richiamato il consolidato orientamento secondo
cui la qualità di controinteressata va accertata con riferimento
al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, a
nulla rilevando le circostanze di fatto sopravvenute (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, nr. 128; Cons. Stato, sez. IV,
25 luglio 2005, nr. 3971; Cons. Stato, Ad. Pl., 24 luglio 1997,
4. Venendo all’esame degli appelli, può rilevarsi che tutti e tre
gli appellanti formulano motivi di appello sostanzialmente
analoghi (a parte quanto già osservato in ordine al primo
motivo di appello del R.I.A.B. di Padova), riconducibili a tre
ordini di censure mosse alla sentenza impugnata:
a) censure relative all’asserito difetto di legittimazione e di
interesse a impugnare in capo agli originari ricorrenti, e
odierni appellati, Gottardo Maria Luisa e Carraro Ottorino,
nonché all’inammissibilità dei motivi aggiunti dagli stessi
proposti in primo grado per difetto di mandato ad hoc;
b) censure inerenti all’avere il primo giudice operato un non
consentito sindacato sul merito delle scelte pianificatorie
c) censure relative all’erroneità, in ogni caso, delle valutazioni
compiute dal T.A.R. circa l’asserita insussistenza dei
presupposti di legge per il ricorso al PIRUEA.
Tutto ciò premesso, il Collegio reputa fondati e assorbenti i
motivi di appello riconducibili al terzo ordine di doglianze.
5. Al riguardo, non appare condivisibile l’opinione espressa da
tutti gli appellanti, secondo cui la sentenza impugnata si
caratterizzerebbe per un’inammissibile ingerenza del T.A.R.
nelle scelte di merito dell’Amministrazione, esternate
nell’adozione e nell’approvazione del PIRUEA relativo alla
Infatti, dalla lettura della sentenza in questione emerge con
chiarezza che il primo giudice ha ritenuto del tutto
insussistenti i presupposti di legge per il ricorso allo
strumento del PIRUEA, con conseguente sviamento di detto
strumento dalle finalità sue proprie in favore di obiettivi
esclusivamente privatistici e speculativi; pertanto, nell’ottica
del T.A.R. veneto si versa proprio in una delle ipotesi di
manifesta abnormità o erroneità delle scelte amministrative,
alle quali – come è noto – la consolidata giurisprudenza
circoscrive il sindacato giurisdizionale sulle scelte
pianificatorie operate dal Comune nell’esercizio della propria
Diverso discorso è se tale giudizio di abnormità sia o meno
condivisibile, sulla scorta delle emergenze documentali: è sotto
questo specifico profilo che il percorso argomentativo seguito
dal giudice di prime cure si appalesa, non già inammissibile,
ma censurabile nei suoi contenuti e nelle sue conclusioni.
6. Per meglio comprendere le ragioni che inducono il Collegio
a ritenere fondati gli appelli, è opportuno muovere da una
sommaria ricostruzione della vicenda per cui è causa.
La zona del Comune di Padova denominata “Ponterotto”, nella
quale risiedono gli odierni appellati Gottardo e Carraro, è
stata interessata nel 1987 da un piano di lottizzazione, poi
completamente eseguito tranne per due aree rimaste
inedificate, e successivamente scaduto di validità; in tempi più
recenti, le società proprietarie delle aree interessate al
predetto piano di lottizzazione (fra cui la Topazio S.r.l. e la
SO.GE.DI. S.r.l., parti del presente giudizio) hanno presentato
al Comune una proposta – poi approvata dall’Amministrazione
con gli atti impugnati in primo grado - di programma integrato
di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale (PIRUEA)
ai sensi della legge regionale del Veneto 1 giugno 1999, nr. 23.
Tale strumento urbanistico, previsto in attuazione e
integrazione della legge 17 febbraio 1992, nr. 179, nell’intento
del legislatore serviva ad assicurare “il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano” ovvero “il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche mediante il completamento dell’edificato” (art. 1,
La stessa legge, poi, nell’assimilare il PIRUEA a uno strumento
attuativo, prevedeva che esso potesse caratterizzarsi per
pluralità di funzioni, integrazione di diverse tipologie o
modalità di intervento (ivi comprese opere di urbanizzazione),
possibile concorso di risorse pubbliche e private e dimensione
tale da consentire il perseguimento delle finalità generali testé
richiamate (art. 2); infine, si disponeva la necessità, qualora il
programma avesse comportato nuove edificazioni, che
l’intervento previsto contemplasse “il recupero e/o la riqualificazione del patrimonio edilizio e/o la riqualificazione del tessuto urbanistico esistente” (art. 3, comma 3).
7. All’esito del giudizio di primo grado, come detto, il T.A.R.
del Veneto ha ritenuto che gli atti relativi a detto PIRUEA
fossero illegittimi sulla base dei seguenti rilievi:
a) assenza dei presupposti di legge per il ricorso al PIRUEA,
non sussistendo la situazione di “degrado” invocata dai
proponenti e dall’Amministrazione, in quanto l’area
interessata all’intervento era caratterizzata da urbanizzazione
recente e limitata, da estese aree a verde e da assi viarii
realizzati nell’ambito delle precedenti lottizzazioni, mentre
l’esigenza di recupero si poneva unicamente per gli edifici
appartenenti alla ex fornace Ponterotto (effettivamente in stato
b) preponderanza della finalità speculativa, come evincibile
dalla prevalenza quantitativa delle nuove edificazioni
nell’ambito degli interventi programmati, dal
ridimensionamento del centro civico, e più in generale delle
aree a verde pubblico e a standard, rispetto a quanto previsto
dal precedente piano di lottizzazione, e dalla rilevanza centrale
della programmata realizzazione di nr. 36 appartamenti di
Su tali basi, il primo giudice ha ritenuto che le reali esigenze
sottese a tali interventi avrebbero potuto e dovuto essere
soddisfatte mediante il ricorso ad altri e diversi strumenti
urbanistici, del pari caratterizzati dal concorso di risorse
pubbliche e private, ma con specificità e finalità differenti da
quelle legislativamente attribuite al PIRUEA.
8. Nel verificare la condivisibilità di siffatto argomentare, ad
avviso del Collegio, non può prescindersi dalla considerazione
delle peculiari caratteristiche del PIRUEA, quali emergono
dalle disposizioni della l.r. nr. 23 del 1999 innanzi citate,
nonché dallo stesso art. 16 l. nr. 176 del 1992, che delinea il
genus dei programmi integrati di intervento cui detto
strumento è riconducibile; da tale coacervo normativo emerge
che qualità essenziale del PIRUEA, come di tutti i programmi
integrati, è l’estrema flessibilità e duttilità, essendo
connaturato ad esso il coesistere di una pluralità di funzioni,
che possono andare dal recupero di immobili fatiscenti alla
riqualificazione urbana di aree degradate, dall’arricchimento
delle urbanizzazioni in aree di recente edificazione al
perseguimento di obiettivi “sociali”.
Quando poi gli interventi, come previsto dalle norme citate, si
attuino attraverso il concorso di risorse pubbliche e private, è
chiaro che a questa già ampia varietà di finalità si
aggiungeranno anche obiettivi privatistici e lato sensu
speculativi: non sarà la presenza di questi ultimi,
evidentemente, a escludere ex se che il programma sia
comunque finalizzato a scopi pubblicistici del tipo sopra
indicato, dovendo tale valutazione operarsi sulla base della
considerazione dell’equilibrio complessivo tra i risultati
conseguiti (né, del resto, può ipotizzarsi che soggetti privati
siano disposti a investire le proprie risorse “a fondo perduto”,
senza prevedere un qualche ritorno di carattere economico
quale contropartita del proprio contributo al conseguimento di
Ciò induce a prendere cum grano salis una delle asserzioni su
cui si fonda l’intero iter argomentativo del giudice di primo
grado: e cioè che sarebbe insito nella natura stessa del
PIRUEA che le eventuali nuove edificazioni in esso previste
debbano restare comunque minoritarie e marginali rispetto
agli interventi di recupero e riqualificazione.
In realtà, alla luce di quanto sopra detto, non è sulla base di
un rapporto meramente quantitativo che può valutarsi la
rispondenza o meno all’interesse pubblico della scelta di
ricorrere al PIRUEA, dovendo piuttosto considerarsi se gli
interventi di nuova edificazione (maggioritari o minoritari che
siano) siano funzionali agli obiettivi generali di carattere
pubblico di cui si è detto; d’altra parte, le norme di legge che si
sono citate nulla prevedono in ordine a un rapporto
quantitativo tra recupero dell’esistente e nuove edificazioni,
limitandosi a richiedere che queste ultime si inseriscano
comunque in un più ampio recupero del patrimonio edilizio o
del tessuto urbanistico (art. 3, comma 3, l.r. nr. 23 del 1999).
9. Chiarito tale essenziale punto preliminare, il Collegio rileva
che l’avviso del primo giudice in ordine all’insussistenza dei
presupposti di legge per l’adozione del PIRUEA non appare
Innanzi tutto, non risponde al vero che l’unica situazione di
degrado dell’area interessata fosse quella riguardante l’ex
edificio delle fornaci (situato a confine con l’area interessata al
precedente piano di lottizzazione del 1987), risultando per tabulas che quanto meno vi era l’esigenza di intervenire sulle
aree rimaste in stato di abbandono a seguito dell’incompleta
esecuzione degli interventi previsti dall’originaria lottizzazione.
Più in generale, non può convenirsi con l’interpretazione che
delle norme regionali hanno fornito gli odierni appellati,
secondo cui il presupposto fattuale cui il legislatore ha
condizionato il ricorso al PIRUEA s’identificherebbe
unicamente in una situazione di “degrado”, concetto da
intendersi nel senso di presenza di immobili fatiscenti o in
abbandono ovvero di tessuto urbano sviluppatosi in maniera
disordinata, irregolare o abusiva; al contrario, il già citato art.
1 l.r. nr. 23 del 1999 mostra chiaramente di adottare una
nozione più ampia, comprendente anche l’esistenza di spazi
urbani non utilizzati e la necessità di completare
l’urbanizzazione di un determinato territorio.
Nel caso che occupa, al di là di quelle che sono le motivazioni
degli atti impugnati sul punto, anche le produzioni
fotografiche provenienti dagli stessi odierni appellati
documentano un assetto urbano nel quale è evidente il non
adeguato sfruttamento della destinazione delle aree
interessate, come evincibile dalla sporadicità delle edificazioni
e dalla palese insufficienza delle dotazioni urbanistiche della
zona; insomma, non sembra trattarsi di un tranquillo
quartiere residenziale immerso nel verde (come assumono gli
odierni appellati) ma di un’area solo parzialmente urbanizzata
10. Tanto premesso, anche l’assunto del primo giudice
secondo cui il PIRUEA per cui è causa sarebbe stato asservito
a logiche esclusivamente speculative appare documentalmente
Al riguardo, occorre sgombrare il campo dal “pregiudizio”
riveniente dall’assumere, quale parametro della rispondenza
degli interventi all’interesse pubblico, il confronto tra le
previsioni del PIRUEA e quelle del precedente piano di
lottizzazione del 1987: non può affermarsi sic et simpliciter che
quest’ultimo (peraltro da lungo tempo scaduto) fosse
maggiormente conforme all’interesse pubblico, potendo al più
concedersi che esso fosse più coerente con le aspettative dei
residenti nella zona (ivi compresi gli odierni appellati Gottardo
e Carraro), o forse con quello che per essi era il modo migliore
Pertanto, appare fragile l’argomento incentrato sul
ridimensionamento di taluni interventi (centro civico e
dotazioni a standard) rispetto a quelli previsti dall’originaria
lottizzazione: l’approccio corretto è, date per acquisite
determinate esigenze di riqualificazione dell’area de qua,
verificare la coerenza con esse degli interventi programmati in
sé e per sé considerati, tenendo ben presente che l’alternativa
ad essi – almeno allo stato – sarebbe stata non la realizzazione
di altri e diversi interventi, ma l’assenza di ogni intervento.
In tale prospettiva, non può sottacersi che gli interventi
previsti, sul versante delle urbanizzazioni, dal programma in
contestazione non si riducevano alla realizzazione di un centro
civico (ancorché di dimensioni minori rispetto a quanto
precedentemente previsto), ma comprendevano anche la
realizzazione e cessione gratuita al Comune di nr. 3 alloggi di
edilizia residenziale pubblica con relativi garages, la
risistemazione di strade, parcheggi e di un’area standard a
verde, il completamento di opere su un fabbricato (“ex Scuderie”) di proprietà comunale e la progettazione e
realizzazione di strutture al servizio di impianti sportivi già
A ciò occorre aggiungere che la stessa realizzazione di nr. 36
alloggi da locare a canone agevolato, al centro delle
contestazioni degli originari ricorrenti, non obbedisce a una
logica puramente speculativa, risultando per tabulas che tali
alloggi, previa cessione al Comune per un periodo di 15 anni,
serviranno per fornire un’abitazione a soggetti svantaggiati
(anziani, disabili etc), in tal modo realizzando anch’essi – sia
pure nell’ambito di un’operazione destinata ad assicurare ai
soggetti proponenti un ritorno economico – un intento in
Ed è appena il caso di sottolineare che gli originari ricorrenti,
mentre si dilungano nel dimostrare l’inesistenza nel territorio
di Padova di una generale emergenza abitativa, non
smentiscono la specifica e puntuale necessità, discendente da
elementari dati connessi all’andamento demografico della
popolazione, di assicurare un alloggio ai predetti soggetti
svantaggiati, rimasti soli e bisognevoli di assistenza.
Né può trovare ingresso, nella presente sede, il rilievo degli
odierni appellati secondo cui la realizzazione degli interventi
previsti dal PIRUEA trasformerebbe la zona interessata in una
sorta di “quartiere dormitorio”, sfornito delle strutture idonee
a garantire le più elementari necessità dei residenti (uffici
pubblici, esercizi commerciali etc): infatti, è evidente che un
programma integrato d’intervento può servire ad assicurare
un livello minimo di sviluppo e qualificazione urbanistica alla
zona interessata, segnando soltanto il punto di avvio di un
processo evolutivo destinato a svilupparsi nel tempo; né può
pretendersi che l’investimento pubblico - privato che, come in
questo caso, connota gli interventi sia tale da soddisfare la
totalità delle esigenze del tessuto abitativo.
11. I rilievi fin qui esposti inducono il Collegio a ritenere
meritevole di riforma la sentenza impugnata, apparendo gli
atti impugnati immuni dai vizi di legittimità lamentati nel
La fondatezza delle censure esaminate, peraltro, esonera
dall’esame di quelle afferenti alla posizione processuale degli
originari ricorrenti Gottardo e Carraro, essendo acclarata
l’infondatezza delle censure da costoro articolate in primo
12. L’accoglimento degli appelli principali rende improcedibile,
per sopravvenuta carenza d’interesse, l’appello a sua volta
proposto dalla Prearo Costruzioni S.r.l., nelle forme
dell’appello incidentale, nell’ambito del giudizio nr. 5618 del
2007; restano assorbite, pertanto, anche le eccezioni degli
appellati in ordine alla legittimazione della stessa Prearo
13. In considerazione della complessità delle questioni
esaminate, sussistono certamente giusti motivi per
compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riuniti
i ricorsi in epigrafe, accoglie gli appelli e per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo
Dichiara altresì improcedibile l’appello incidentale proposto da
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 marzo 2008 con l’intervento dei signori:
D e p o s i t a t a in S e g r e t e r i a 1 6 /0 6 / 2 0 0 8 ( A r t . 5 5 , L . 2 7 .4 .1 9 8 2 , n . 1 8 6 ) Il D ir i g e n te D o tt . G iu s e p p e T e s ta
Georg-August-Universität GöttingenAbteilung für Zahnerhaltung, Präventive Zahnheilkunde undParodontologie, Zentrum ZMK Halitosis Göttinger zahnärztliche Studienschriftenausschließlich für den studentischen Unterrichtder Universitäts-Zahnklinik Göttingen 1. Einführung 2. Ursachen a) Mundhygiene und Parodontalerkrankungenb) Systemische Erkrankungen und Stoffwechself) Psychisch
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