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Comune di CAPRAIA E LIMITE
(Provincia di Firenze)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Capo I – Generalità
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.Pag. 1
Art. 2 – Modificazioni e integrazioni .1
Art. 3 – Definizioni .2
Art. 4 – Classificazione rifiuti .4
Art. 5 – Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento .5
Art. 6 – Condizioni generali per l’esercizio del servizio.6
Art. 7 – Modalità organizzativa del servizio .6
Art. 8 – Informazione all’utenza .6
Art. 9 – Promozione attività inerenti a recupero di materiali e/o energia .7

Capo II – Disposizioni Generali
Art. 10 – Area di espletamento del servizio .7
Art. 11 – Aree escluse dal servizio.7
Art. 12 – Stazioni ecologiche .7

Capo III – Assimilazione dai rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Art. 13 – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani .8
Art. 14 – Esclusioni .8
Art. 15 – Coefficiente di produttività specifica .9
Art. 16 – Criteri qualitativi per l’assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati
al pubblico servizio .9
Art. 17 – Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio .10
Art. 18 – Procedure di accertamento .11

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Capo I – Dei rifiuti urbani e speciali assimilati
Art. 19 – Generalità .12
Art. 20 – Conferimento rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati.12
Art. 21 – Divieti.13
Art. 22 – Modalità di conferimento.14
Art. 23 – Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati .15
Art. 24 – Rifiuti sanitari e cimiteriali .15

Capo II – Raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati
Art. 25 – Raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati .16
Art. 26 – Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati .16
Art. 27 – Raccolta differenziata integrata con priorità alla componente organica.17
Art. 28 – Raccolta tramite contenitori stradali: Modalità di conferimento dei rifiuti
e organizzazione .17
Art. 29 – Raccolta frazione organica.18
Art. 30 – Raccolta degli imballaggi di plastica, vetro e metallo .19
Art. 31 – Raccolta degli abiti usati .19
Art. 32 – Raccolta differenziata dei rifiuti cellulosici .19
Art. 33 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi .19

Capo III – Dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e delle frazioni verdi
Art. 34 – Conferimento rifiuti urbani ingombranti.20
Art. 35 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e delle frazioni verdi.20
Art. 36 – Compostaggio domestico .21

Capo IV – Dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale
o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)
Capitolo I – Dell’Igiene Urbana
Art. 37 – Ambito di applicazione .21
Art. 38 – Spazzamento, raccolta e trattamento.21
Art. 39 – Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.22
Art. 40 – Installazione e uso dei cestini portarifiuti .22
Art. 41 – Aree sosta nomadi .22
Art. 42 – Altri servizi di pulizia .23
Art. 43 – Pulizia dei contenitori .23
Art. 44 – Mezzi di trasporto e postazioni dei contenitori .23
Art. 45 – Vigilanza sul servizio.24

Capitolo II – Obbligo dei privati
Art. 46 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati .24
Art. 47 – Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni.24
Art. 48 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali .25
Art. 49 – Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti.25
Art. 50 – Obblighi diversi.25
Art. 51 – Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi.25
Art. 52 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.26
Art. 53 – Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario .26
Art. 54 – Pulizia dei mercati.26
Art. 55 – Esercizi stagionali .26
Capo V – Rifiuti speciali

Art. 56 – Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico.27
Art. 57 – Raccolta e recupero inerti da demolizione edilizie .28
Capo VI – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 58 – Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi .28
Titolo III – DIVIETI E SANZIONI
Art. 59 – Divieti generali.29
Art. 60 – Divieto di conferimento indifferenziato di rifiuto verde.29
Art. 61 – Divieto di conferimento indifferenziato di materiali riciclabili omogenei .29
Art. 62 – Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi
secondari e terziari.29
Art. 63 – Sanzioni.30
PRINCIPI GENERALI
Capo I - Principi Generali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente all’art. 21 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità, disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento: dei rifiuti urbani non pericolosi (interni); dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento e rinvenimento stradale o in altri luoghi pubblici (esterni); dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; dei rifiuti urbani pericolosi avviati allo smaltimento. Tale attività, qualificata privativa dal D.Lgs predetto, di pubblico interesse è gestita in regime di privativa con le modalità organizzative dell’art. 113 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri generali per la istituzione di servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non rientranti fra i servizi gestiti in regime di privativa, bensì su base convenzionale fra il Gestore del servizio e l’utenza privata. Sempre nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il presente regolamento disciplina: le disposizioni per assicurare la tutela igienico–sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti; le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 22/97 e D.M. Ambiente del 4 agosto 2001, n. 181; le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche; le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs n. 22/97; la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nell’attività di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 2. Modificazioni e integrazioni

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica. In tale ultima fattispecie incombe l’obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione. Sono fatti salvi i limiti all’autonomia normativa comunale di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.
Art. 3. Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme valgono le definizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 22/97 nonché le seguenti definizioni regolamentari: Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A del
D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato
operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la
composizione dei rifiuti;
Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica che li detiene;
Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo
di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo
la chiusura;
Conferimento: le operazioni e le modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi
di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore
debitamente autorizzato;
Raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro
trasporto;
Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee;
Smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B del D.Lgs. 22/97;
Recupero: le operazioni previste nell’allegato C del D.Lgs. 22/97;
Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati
tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali
originano i rifiuti;
Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D 15 dell’allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell’allegato C
del D.Lgs. 22/97;
Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo
in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibe; nzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 2,5 ppm; i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i dieci metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i dieci metri cubi all’anno; i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi nell’anno; il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi; bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa
contaminato fino al raggiungimento dei valori limiti conformi all’utilizzo previsto dell’area;
messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte
inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento
finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un
adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti
urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili
con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della
riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni
merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o
conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione,
ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo,
l’innocuizzazione, compreso l’incenerimento;
isole ecologiche: insieme di contenitori stradali per la raccolta; esse sono accessibili in qualsiasi
momento;
stazioni ecologiche: punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi ingombranti e
pericolosi, senza trattamento;
piattaforma ecologica: punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi ingombranti e
pericolosi, con trattamenti preliminari;
frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani
ed assimilati;
frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da
elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia
nell’insieme sia nelle singole componenti;
spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e di altri
corsi d’acqua.
trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti, al luogo di
riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento; imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a
proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro
manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad
assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da
costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore (es.
bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);
imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire,
nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita,
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che
serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenete più
confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.)
imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da
facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di
imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o
metallo per la consegna delle merci, ecc.);
coefficienti per la produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo
quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto
con la superficie dei locali ove si svolge l’attività di che trattasi, consente di valutarne
l’attitudine a produrre rifiuti.
I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l’indicizzazione dell’effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d’applicazione della tassa RSU.
Art. 4. Classificazione rifiuti

Ai fini dell’attuazione del decreto legislativo i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs n. 22/97 e compresi i rifiuti sanitari assimilati di cui al D.M. del 26 giugno 2000 n. 219; i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) e comunque conformi a quanto previsto nel citato D.M. 219/00 e del relativo regolamento comunale. speciali:
i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Sono pericolosi i rifiuti non domestici
I rifiuti precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.Lgs n. 22/97 sulla base degli allegati G, H e I del D.Lgs n. 22/97 e successive modificazioni.
Art. 5. Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano: ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave; alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; alle terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti; ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell’Ambiente del 25 ottobre 1999 n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzati tal quale come prodotto; alle emissioni nell’aria soggette ad apposita disciplina. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.
Art. 6. Condizioni generali per l’esercizio del servizio

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali: deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico–sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio; devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; devono essere promossi, con l’osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia. Il Comune d’intesa con il soggetto Gestore promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino–utente.
Art. 7. Modalità organizzativa del servizio

Il Comune esplica le attività disciplinate dal presente regolamento utilizzando una formula organizzatoria di carattere sovracomunale mediante associazione con altri comuni secondo la disciplina di cui all’art. 113 del D.Lgs. 267/2000.
Art. 8. Informazione all’utenza

Dovranno essere promosse da parte del Gestore campagne di informazione dell’utenza su: • tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate; finalità e modalità di effettuazione dei servizi; obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti. In particolar modo ciò potrà avvenire: • mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta; mediante volantini consegnati direttamente all’utenza interessata; mediante altre forme di diffusione di materiale informativo. Il Gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all’utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni, fatti salvi i casi di urgenza e di forza maggiore.
Art. 9. Promozione attività inerenti a recupero di materiali e/o energia

Il Gestore promuove, in accordo con il Comune, la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di principi di tutela igienico–sanitaria per l’ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. In attesa che i servizi di raccolta vengano riorganizzati sulla base degli ATO, il Gestore, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, promuove l’organizzazione del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all’art. 24 comma 1 del D.Lgs n. 22/97. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 49 comma 10 del D.Lgs n. 22/97 sono previste le seguenti promozioni ed agevolazioni per le utenze domestiche per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni: istituzioni di stazioni ecologiche comunali e/o sovracomunali; agevolazioni nella determinazione della tariffa. Capo II - Disposizioni Generali

Art. 10. Area di espletamento del servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l’obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico–organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale ovvero: a tutta l’area urbana e alla sua periferia insediata; Si intendono anche compresi nell’area di espletamento del servizio tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 1000 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento disposti all’esterno dei perimetri di cui all’allegato del Piano Finanziario, nonché gli edifici e le aree isolate serviti con cassonetti. Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all’interno dell’area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d’accesso.
Art. 11. Aree escluse dal servizio

Nelle aree non ricomprese nell’ambito di attuazione del servizio non operano le disposizioni del presente regolamento relative allo espletamento tecnico del servizio. Peraltro sono pienamente efficaci le norme finalizzate alla tutela igienico–sanitaria, ambientale,
del territorio incluse nel presente regolamento.
Art. 12. Stazioni ecologiche

Il Gestore del servizio può predisporre stazioni ecologiche comunali e/o sovracomunali per il conferimento da parte degli utenti delle seguenti tipologie di rifiuto: rifiuti provenienti da giardini ed aree coltive di insediamenti abitativi ed analoghi; altri rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta differenziata, esclusi i rifiuti organici. Gli utenti saranno opportunamente informati dell’articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all’ingresso della stazione ecologica. Quando la stazione ecologica è chiusa e/o non presidiate è vietato: • l’accesso all’interno delle stesse; • il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. E’ in ogni caso tassativamente vietato l’abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni stesse. Capo III - Assimilazione dai rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art. 13. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi dalla civile abitazione ed in particolare:

i rifiuti da attività agro–industriali; avviene ai sensi dell’art. 7, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 22/97 e per quanto relativo ai rifiuti
sanitari ai sensi del D.M. n. 219/00. L’assimilazione viene pertanto stabilita dal Comune per
quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all’art. 18, comma 2 lettera d) del citato Decreto
Legislativo. In attesa di tali criteri sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini
dell’obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione
della tariffa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97, i rifiuti aventi le caratteristiche quali–
quantitative definite ai successivi artt.16 e 17.
Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri,
viene applicata la tariffa, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adottata secondo le vigenti
disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti
attraverso l’ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo
forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del Gestore del servizio.
Art. 14. Esclusioni

Sono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti la cui formazione avvenga all’esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Sono inoltre esclusi dall’assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 4 formati all’interno dell’area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione interministeriale 27 luglio 1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I° categoria, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli. Art. 15. Coefficiente di produttività specifica
Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti (urbani e/o dichiarati urbani) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali–quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si misura in kg/mq. Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l’indicatore della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi a cui correlare, in caso di assoggettamento al regime tariffario sui rifiuti solidi urbani, l’entità delle tariffe unitarie.
Art. 16. Criteri qualitativi per l’assimilazione e il conferimento dei rifiuti

assimilati al pubblico servizio
I criteri qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 4 sono i seguenti: che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo: • imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, frammenti e manufatti di vimini e sughero; scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; resine termoplastiche e termo–indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi elastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolate o comunque imballate, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principio attivi; Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che: vengono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera; vengono esclusi dal servizio d’istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio: materiali non aventi consistenza solida; materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato Sono comunque esclusi dall’assimilazioni i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio e comunque eccedenti gli usi domestici che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, ovvero delle attività commerciali e di servizio, quali ad esempio: • macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi; rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili; rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell’arredo nei fondi commerciali. Per detti rifiuti il soggetto gestore provvede alla raccolta e allo smaltimento su base convenzionale dietro pagamento di apposita tariffa.
Art. 17. Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico

servizio
I criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 4 sono i seguenti: una produzione massima in Kg/mq per anno risultante per le categorie dalle tabelle di cui al punto 4.4 dell’allegato 1 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, limitatamente ai locali e/o aree operative artigianali e industriali adibite a ciclo produttivo e specificatamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni.
Art. 18. Procedure di accertamento

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che non rispondono ai requisiti per l’assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa peraltro riscontro il beneficio delle agevolazioni tariffarie delle relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l’esclusione da tale classificazione. L’iscrizione nei ruoli della tassa RSU o l’applicazione della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l’assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani. Per contro, l’esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati, in essere all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che i rifiuti in oggetto di conferimento non risultino in contrasto con quanto esposto al precedente art. 4. L’accertamento che sarà effettuato da parte del Gestore sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull’applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell’obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire: A) con procedimento d’ufficio, esperibile dal Gestore del servizio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti; B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti: B.1. ramo di attività dell’azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.); B.2. specificazione dell’attività svolta; B.3. articolazione tipologica del rifiuto prodotto; B.4. quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche; B.5. dati relativi all’ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani; B.6. superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto); B.9. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano “speciali”. Per i rifiuti residuati da lavorazioni, o comunque derivanti da sale di lavorazione, di imprese industriali la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti B.1., B.2., B.3., B.6., B.7., con fini statistico conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto, delle disposizioni di cui al presente regolamento. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell’area esterna, in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l’indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopra citata documentazione, al Gestore. Nel caso in cui l’istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono. Resta inteso che le norme del presente capitolo troveranno applicazione fino alla approvazione della deliberazione consiliare In funzione regolamentare di applicazione delle norme statali di attuazione dell’art.18 del D.Lgs. n. 22/97 e che dovrà essere adottata entro 90 giorni dalla pubblicazione delle norme statali predette ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera g) del citato D. Lgs. 22/97. TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Capo I – Dei rifiuti urbani e speciali assimilati

Art. 19. Generalità

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati per lo smaltimento devono essere conferiti al normale servizio di raccolta a cura del produttore, in modo da privilegiare le raccolte differenziate e con modalità tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto. È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo. Il Sindaco, d’intesa con il soggetto gestore del servizio, in ordine a particolari motivate esigenze, potrà comunque disporre con ordinanza modalità di conferimento diverse.
Art. 20. Conferimento rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati

Tali rifiuti devono essere conferiti dal produttore al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei modi e nei tempi che sono determinati dalle specifiche disposizioni del Comune d’intesa con il soggetto gestore del servizio. Nella gestione del servizio pubblico, dove possibile, la raccolta è organizzata tramite contenitori, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire I contenitori, posizionati su suolo pubblico, devono essere in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. Dove, per le caratteristiche di viabilità della zona o per altri motivi, non sia possibile installare gli appositi contenitori, sono ammesse modalità di conferimento diverse, comunque tali da garantire la maggiore igiene e il maggior decoro possibili. È consentito al Comune ovvero al Gestore del servizio, dietro richiesta dell’utente e conseguente stipula di relativo contratto, installare appositi contenitori anche in luoghi privati. Fermo restando il pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, per il suddetto servizio il Comune ovvero il Gestore del servizio dovrà percepire dall’utente il corrispettivo previsto dalle tariffe vigenti per il maggiore onere sostenuto. Il lavaggio periodico e la disinfestazione del contenitore sono a carico del Gestore del servizio. I rifiuti urbani od assimilati prodotti all’esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio pubblico di raccolta devono essere conferiti dai produttori nei centri di raccolta e con le modalità indicate dal Gestore. È consentito il conferimento diretto dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento finale avendo cura che non sia impedita la dispersione ed ogni rischio igienico–sanitario.
Art. 21. Divieti

È fatto divieto di conferire al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati: • rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani; oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti; materiali, metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta; rifiuti urbani pericolosi (solventi; acidi; sostanze alcaline; prodotti fotochimica; pesticidi; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; oli e grassi contenenti sostanze pericolose; vernici, inchiostri, adesivi, resine e detergenti contenenti sostanze pericolose; medicinali citotostici e citostatici; batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio; apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli imballaggi che contengono residui pericolosi; legno contenente sostanze pericolose); materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone nelle quali le stesse siano È fatto divieto di conferire in maniera indifferenziata al servizio ordinario di raccolta le seguenti tipologie di rifiuto: 1. beni durevoli:

impianti stereo e casse di amplificazione; 2. Altri rifiuti:

cartucce esauste di stampanti laser e getto d’inchiostro; Verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato. Sono esclusi gli scarti provenienti da pratiche agricole e forestali.
Art. 22. Modalità di conferimento

Nelle zone servite da cassonetti i rifiuti possono essere conferiti in qualsiasi momento della giornata. È fatto obbligo agli utenti della zona: • di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo; conferire i rifiuti ai cassonetti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione e di provvedere, dopo l’uso, alla chiusura dei coperchi dei cassonetti. conferire rifiuti in forma sciolta o liquida, od in fase di combustione; conferire quantità notevoli di rifiuti accumulati dopo più giorni di produzione depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti; prelevare dai cassonetti il materiale depositato; spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del Nelle zone non servite da appositi cassonetti dovranno essere tenuti comportamenti tendenti a ridurre al minimo l’esposizione all’aperto dei rifiuti ed il rischio di dispersione degli stessi al suolo. Pertanto, in tal caso, il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato tassativamente nell’orario prescritto con apposita Ordinanza del Sindaco, in sacchetti di provata resistenza, accuratamente chiusi e deposti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare, comunque, ogni intralcio al transito veicolare e pedonale. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti od acuminati prima dell’introduzione nei sacchetti. Il deposito di rifiuti fuori dai cassonetti e l’esposizione dei rifiuti in orari diversi sono configurabili e sanzionabili come abbandono degli stessi. Il deposito di rifiuti fuori o sopra i cassonetti, l’esposizione dei rifiuti in orari diversi da quelli previsti, lo spostamento dalla loro postazione di cassonetti e contenitori per la raccolta di rifiuti in genere, rende il trasgressore comunque responsabile dei danni a persone e cose che tali comportamenti possono causare.
Art. 23. Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente punto viene effettuato sull’intero territorio comunale. All’interno di detto perimetro l’utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune. Il Gestore definirà, in accordo con gli utenti interessati, le modalità ed i luoghi più convenienti per il conferimento dei rifiuti prodotti all’esterno del perimetro stabilito. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti ordinari e speciali assimilati per l’intero ciclo di smaltimento viene svolto con cadenza tale da evitare che la produzione di rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento. La frequenza di raccolta può variare a seconda della ubicazione, dell’andamento stagionale e della tipologia di rifiuto da raccogliere è mediamente effettuata a giorni alterni, o comunque con periodicità minimo settimanale e in modo che l’eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori non dia luogo ad inconvenienti igienici. Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all’art. 6 del presente Regolamento. Nelle zone dove viene effettuata la raccolta manuale può essere fissato un preciso orario di transito del mezzo di raccolta coordinato con l’orario di esposizione dei rifiuti, prescritto dal Sindaco, d’intesa con il Gestore del servizio, con apposita ordinanza. È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private. In caso di aree private di particolare estensione può essere, su richiesta degli interessati, autorizzato l’accesso in dette aree. Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento. Il soggetto gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo l’esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente. È fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spargimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso. Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi. In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l’operatore dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia. Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza. Al termine delle operazioni di svuotamento, i contenitori dovranno essere riposizionati nell’abituale luogo di locazione senza spostamenti apprezzabili. Art. 24. Rifiuti sanitari e cimiteriali
Il presente Regolamento, in conformità degli artt. 7 e 45 del D.Lgs. n. 22/97 si applica anche ai “rifiuti cimiteriali” e ai “rifiuti sanitari” propriamente detti. In conformità del D.M. n. 219/00 (regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari) i rifiuti interessati dal servizio pubblico di raccolta sono: • i rifiuti sanitari non pericolosi (art. 2 lettera b) del D.M. 219/2000) se assimilati; i rifiuti sanitari assimilati (art. 2 lettera g) del D.M. 219/2000) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree di plessi sanitari e i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 2 lettera e) del D.M. 219/2000) raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani individuati e trattati in conformità del relativo regolamento comunale; i rifiuti solidi non pericolosi da avviare a recupero di materia di cui all’art. 5 del D.M. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade interne. Capo II – Raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 25. Raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Per favorire fin dal conferimento il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene di norma, separando i flussi di rifiuti per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero esistenti e dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, vetro, alluminio, metalli ferrosi, plastiche, stracci, rifiuti vegetali e residui alimentari. Viene altresì effettuata la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi. È fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata. Le modalità ed i sistemi di raccolta sono determinate, per ogni singola frazione merceologica, dal Sindaco d’intesa con il Gestore del servizio. Nel caso in cui venga richiesta al soggetto gestore del servizio la stipula della convenzione, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, prevista dal successivo art. 60, questo è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo od alla produzione di energia. In caso affermativo la richiesta di convenzione viene sospesa e il produttore di rifiuti invitato a verificare l’esistenza di utilizzatori.
Art. 26. Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

e assimilati
In stretta interconnessione e dipendenza con il sistema di smaltimento finale ed in modo da raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima, nonché nel rispetto di efficienza, efficacia ed economicità si individua nella raccolta differenziata di tipo integrato, con priorità alla componente organica la metodologia per svolgere le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Tale metodologia prevede, in tutte le zone urbanizzate del territorio, postazioni di contenitori stradali per la raccolta della frazione organica affiancati ai contenitori per la raccolta della parte restante dei rifiuti non destinata alla raccolta differenziata. Inoltre sono attivate raccolte differenziate della frazione secca e più precisamente di: • imballaggi primari di vetro, plastica e metalli preferibilmente nella forma Le raccolte differenziate della frazione organica, degli imballaggi preferibilmente nella forma multimateriale e degli abiti usati, sono svolte con contenitori stradali. Le raccolte differenziate di rifiuti cellulosici, ingombranti e beni durevoli vengono eseguite di norma a domicilio. Le raccolte di rifiuti urbani pericolosi sono svolte preferibilmente con contenitori presso le rivendite di tali prodotti. Per le aree periferiche ed in particolare per le case sparse, è favorito l’autocompostaggio familiare per la frazione organica e sono comunque fornite indicazioni agli utenti per effettuare le raccolte ed il conferimento di queste alle più vicine postazioni di raccolta integrata o al ciclo di raccolte aggiuntive. Il servizio sempre nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità viene così definito per metodologie e standard.
Art. 27. Raccolta differenziata integrata con priorità alla componente organica

Il servizio di raccolta differenziata integrata, con priorità alla componente organica, nel rispetto di efficienza, efficacia ed economicità, viene svolta in tutte le zone urbanizzate del territorio. Per le frazioni merceologiche raccolte tramite contenitori stradali, la metodologia preferibile è quella di unica postazione dove, secondo gli standard individuati nei successivi articoli, raggruppare i vari cassonetti. I contenitori saranno ben individuabili per ogni singola frazione e dovranno riportare le modalità di conferimento dei rifiuti. Per le restanti frazioni merceologiche dei rifiuti, raccolte in genere a domicilio, il soggetto gestore definisce in considerazione a: utenza che produce il rifiuto, caratteristiche del tessuto urbano e delle quantità prodotte, le frequenze. Nei successivi articoli sono comunque individuati per ogni singola merceologia gli standard medi del servizio.
Art. 28. Raccolta tramite contenitori stradali. Modalità di conferimento dei

rifiuti e organizzazione
Il Gestore, individua le postazioni garantendo 280 interventi di svuotamento minimi per anno per ogni postazione nel suo complesso. La frequenza di raccolta potrà essere variata in funzione della struttura urbana, dell’andamento delle condizioni climatiche stagionali e della produzione dei rifiuti. Sulla base del citato numero di interventi minimi di svuotamento, di una produzione di rifiuti organici di 120 Kg/ab. annui di cui 80 Kg di scarti alimentari e 40 Kg di rifiuto verde composto da sfalci dei prati, scarto di fioriture e piccole potature di siepi ed arbusti e di una produzione della parte restante del rifiuto di 450 Kg/ab. annui la volumetria totale di ogni singola postazione, considerato un coefficiente di garanzia pari a 1,25, sarà di 10 litri/ab. al giorno di cui almeno 2 litri per la frazione organica nel suo complesso.
Art. 29. Raccolta frazione organica

Rappresenta la raccolta differenziata della componente putrescibile del rifiuto da destinare a trattamento di stabilizzazione e maturazione in impianto di compostaggio o in impianto di digestione anaerobica. La raccolta della frazione organica prevede la “doppia pattumiera”. In considerazione del fatto che in certi periodi stagionali gli utenti conferiscono considerevoli quantità di rifiuti verdi provenienti dall’attività di giardinaggio domestico, dalla configurazione urbana del territorio e per consentire economicità gestionale tramite utilizzo di mezzi di raccolta uguali agli altri rifiuti indifferenziati conferiti a cassonetto, si prevede di utilizzare contenitori statici prevalentemente di media volumetria. I rifiuti verdi di piccole e medie dimensioni: sfalci, scarti di fioriture, piccole potature, ecc. (esclusi i residui di importanti potature da conferire tramite il servizio di ritiro degli ingombranti) potranno essere immessi direttamente nei contenitori. I restanti rifiuti organici dovranno essere conferiti in appositi sacchetti trasparenti chiusi. La raccolta del rifiuto organico deve essere prioritariamente organizzata presso tutte le grandi utenze. Queste sono tenute ad effettuare la raccolta differenziata della frazione organica. Presso tali utenze la raccolta sarà organizzata prevedendo ove possibile il conferimento congiunto con le utenze domestiche e comunque sempre tramite cassonetti. Solo eccezionalmente, presso alcune grandi utenze quali supermercati e ipermercati, il Gestore potrà valutare l’opportunità di provvedere con cassoni scarrabili di grande dimensione. La raccolta differenziata della frazione organica sarà attivata nelle zone urbane e nelle frazioni o nuclei abitativi consistenti, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Gli utenti da attivare dovranno rappresentare circa il 70% della popolazione residente. Nelle aree periferiche, il Gestore del servizio, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, valuterà modalità alternative favorendo in particolare l’autocompostaggio o il compostaggio di piccole comunità. La frequenza di raccolta potrà essere variata in funzione della struttura abitativa, delle condizioni climatiche e della ubicazione e distribuzione dei contenitori. Mediamente non potrà essere inferiore a 104 volte per anno.
Art. 30. Raccolta degli imballaggi di plastica, vetro e metallo

La raccolta degli imballaggi di plastica, vetro e metallo sarà organizzata preferibilmente tramite contenitori stradali (campane o cassonetti) di grande volumetria con rapporto minimo di 1 contenitore ogni 250 abitanti residenti. La frequenza di raccolta sarà mediamente settimanale. La tipologia degli imballaggi da conferire sarà quella indicata negli accordi CONAI e rispettivi consorzi di filiera. Il Gestore potrà, per certe tipologie merceologiche, organizzare raccolte puntuali con ulteriori contenitori specifici (vetro, vetro bianco, vetro colorato, alluminio), finalizzate anche a utenze particolari e definite.
Art. 31. Raccolta degli abiti usati

La raccolta degli abiti usati sarà organizzata con contenitori di grande volumetria del tipo specifico atto ad impedire il ritiro ai non autorizzati con un rapporto medio di 1 contenitore ogni 2.000 abitanti e comunque tale da garantire il servizio nel capoluogo e nelle frazioni più importanti. La frequenza di svuotamento sarà tale da far fronte anche stagionalmente alle quantità conferite.
Art. 32. Raccolta differenziata dei rifiuti cellulosici

E’ la forma di raccolta differenziata integrata che mira all’intercettazione dell’intera componente cellulosica dei rifiuti, compreso gli imballaggi, nel rispetto degli accordi CONAI e del relativo consorzio di filiera “Comieco”. La raccolta di carta e cartone per le utenze domestiche e per le utenze produttive e principalmente svolta con il sistema porta a porta tramite conferimento a bordo strada, in sacchetti dedicati o apposite ceste forniti dal Gestore del servizio. Nelle zone periferiche, ai punti terminali della raccolta porta a porta, per servire utenze sparse, potranno essere posizionati dal Gestore anche specifici cassonetti. La metodologia di raccolta e le frequenze variano in funzione della zona e delle utenze servite secondo i seguenti principi di massima: utenze domestiche: un turno ogni quindici giorni con tendenza al settimanale per le zone ad
altra concentrazione residenziale;
utenze non domestiche:

zone a vocazione prevalentemente commerciale: da un minimo di due a 5 turni
altre zone: un turno la settimana.

Art. 33. Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

Raccolta differenziata delle pile esauste
La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati presso i punti vendita, (es. elettrodomestici, I contenitori saranno forniti dal Gestore, il quale dovrà provvedere al loro ritiro ed all’avvio a impianti di smaltimento e/o recupero. Raccolta differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti
La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati presso le farmacie ed i locali A.S.L. I contenitori saranno forniti dal Gestore, il quale dovrà provvedere al loro ritiro ed all’avvio a impianti di smaltimento e/o recupero. 3. Altri rifiuti urbani pericolosi
Nel rispetto della nuova classificazione dei rifiuti urbani pericolosi così come indicati dal
nuovo CER (catalogo europeo dei rifiuti) di cui alla decisione 2000/532/CE, il Gestore del
servizio, organizza la raccolta differenziata per il successivo trattamento e/o smaltimento di
tali rifiuti, previo approvazione di apposito piano tecnico economico redatto dallo stesso
Gestore del servizio.

Capo III – Dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e delle frazioni


Art. 34. Conferimento rifiuti urbani ingombranti

I rifiuti urbani ingombranti, di cui al precedente art. 23, devono essere conferiti all’apposito servizio di raccolta organizzato dal Gestore del servizio. Il conferimento, comunque, deve avvenire a piè del fabbricato presso l’ingresso delle abitazioni. Il servizio è effettuato senza ulteriore onere, su richiesta dell’utente il quale è tenuto a prendere accordi con il Gestore sulle modalità di conferimento, che potrà avvenire anche presso apposite aree attrezzate. È consentito il conferimento diretto dei rifiuti urbani ingombranti, ad opera dell’utente, presso il centro di raccolta e/o di smaltimento, senza alcuna autorizzazione, purché si tratti di rifiuti prodotti nel territorio comunale e che siano conferiti negli orari previsti e alla presenza del personale del Gestore addetto al servizio. È proibito conferire rifiuti ingombranti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.
Art. 35. Raccolta rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e della frazione

verde
Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti ingombranti mediante un servizio speciale organizzato su richiesta dell’utente secondo le modalità adottate al riguardo. Deve consentire inoltre il conferimento diretto dei rifiuti urbani ingombranti da parte dell’utente presso appositi centri di raccolta. La raccolta dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e degli scarti della manutenzione del verde privato, viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato. Il servizio prevede la raccolta, il trasporto, la separazione e l’invio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi ingombranti, dei beni durevoli e degli scarti della manutenzione del verde La raccolta sarà effettuata su chiamata degli utenti al numero verde del Gestore. La separazione avviene in conseguenza delle caratteristiche merceologiche del rifiuto ed è comunque tesa al maggior recupero e riutilizzo di tutti i materiali. Solo i rifiuti non recuperabili sono avviati a smaltimento. Il Gestore deve attrezzare aree di stoccaggio e valorizzazione dei rifiuti compresi i beni durevoli. Tali aree devono essere accessibili ai cittadini per il conferimento, la visione e l’eventuale prelievo per uso personale.
Art. 36. Compostaggio domestico

In ambiti rurali e situazioni urbane caratterizzate da una bassa densità abitativa dove si ravvisasse la disponibilità di spazi privati all’aperto e come tali confinati e controllati occorre incentivare l’autocompostaggio domestico. Capo IV - Dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal
rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)
Capitolo I – Dell’igiene urbana

Art. 37. Ambito di applicazione

Il presente Capitolato riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni come definiti dal precedente art. 1 lett. b).
Art. 38. Spazzamento, raccolta e trattamento

Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale sulla base delle modalità precisate dal presente Regolamento. a) le strade e le piazze classificate comunali; b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti: aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette); c) i marciapiedi delle strade sopra elencate; d) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico; e) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali. Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione. La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal Gestore nel rispetto del presente regolamento, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il mantenimento delle condizioni igienico–sanitarie generali secondo i principi enunciati all’art. 5 del presente Regolamento. Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l’espletamento del servizio di pulizia stradale. All’accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia stradale, possono procedere anche altri soggetti appositamente autorizzati.
Art. 39. Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento

Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale. Al contratto di servizio è allegato un elenco delle aree pubbliche con il settore di appartenenza, secondo la classificazione sotto indicata, dove il Gestore dovrà svolgere il servizio di spazzamento. Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dal Gestore d’intesa con l’Amministrazione Comunale In particolare la città è divisa in settori distinti: centro storico a vocazione commerciale e turistica; centro urbano ad alta densità abitativa; Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati appositi contenitori, dei quali verrà assicurato il regolare svuotamento e una periodica pulizia.
Art. 40. Installazione e uso dei cestini portarifiuti

A complemento del servizio di spazzamento, il Gestore provvede, sulla base del contratto di servizio, all’installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici. Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone. Il contratto di servizio indicherà il numero dei cestini in rapporto agli abitanti residenti da installare a cura e spese del Gestore. La localizzazione di tali installazioni sarà concordata con l’Ufficio Tecnico del Comune. È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.
Art. 41. Aree sosta nomadi

Il Comune è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate alla sosta dei nomadi,, in base alla normativa vigente; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita.
Art. 42. Altri servizi di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al Servizio di smaltimento dei rifiuti esterni anche i seguenti: • pulizia e lavaggio periodico delle pavimentazioni dei portici soggetto permanentemente pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell’incidente; lavaggio periodico ed eventuale disinfezione delle aree di mercato.
Art. 43. Pulizia dei contenitori

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio: cassonetti, gabbie, ceste, cestini “gettacarte”, ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto. Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori. Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione. I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto. Il Gestore assicura l’igienicità dei contenitori e la tutela igienico–sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti. Il servizio di lavaggio e sanificazione dei cassonetti si svolge secondo le modalità e le frequenze stabilite dagli allegati al Piano Finanziario. Art. 44. Mezzi di trasporto e postazioni dei contenitori
Gli automezzi e le attrezzature devono possedere la certificazione di qualità e rispettare le norme delle motorizzazioni e della direttiva “Macchine” marchio CE. Devono adottare tutte le migliori tecnologie disponibili per minimizzare le emissioni in atmosfera e la rumorosità. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell’igienicità, dell’agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell’armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale. Nell’allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili. La realizzazione delle piazzole, nonché la delimitazione degli spazi riservati al posizionamento dei contenitori, sarà a cura del Gestore. Il Gestore dovrà inoltre curarne la pulizia, il decoro e l’asportazione dei rifiuti abbandonati presso queste.
Art. 45. Vigilanza sul servizio

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale. La vigilanza sotto il profilo igienico–sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi della A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi ARPAT. Capitolo II - Obbligo dei privati

Art. 46. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati). I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l’uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonatovi anche da terzi. A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all’esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l’inquinamento e l’impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l’igiene pubblica, il Sindaco, a n orma anche delle vigenti leggi sanitarie, con propria Ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Sindaco provvederà d’ufficio alla esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati.
Art. 47. Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni

Fermo restando le obbligazioni relative all’assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all’art. 49 del D.Lgs. 22/97. I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All’orario di chiusura l’area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita. Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All’orario di chiusura dell’esercizio, l’area in dotazione o comunque antistante deve risultare Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Servizio di smaltimento dei rifiuti esterni il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il Servizio pubblico, alla pulizia delle stesse, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
Art. 48. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Municipale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli. Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall’apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.
Art. 49. Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti

In caso di rilevante nevicata il personale esterno dipendente dall’Ufficio Tecnico del Comune, provvede allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale nelle zone e strade comunali. È consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, anche ai sensi del Regolamento di Polizia Municipale, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per tutto il fronte dello stesso. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l’intero fronte dell’edificio. L’obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell’incolumità dei pedoni.
Art. 50. Obblighi diversi

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
Art. 51. Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

E’ fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico, di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l’ordinario servizio Chi effettua attività relativa alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d’uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l’attività, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
Art. 52. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all’eliminazione e all’asporto di escrementi solidi.
Art. 53. Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell’area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell’afflusso di pubblico, che dell’eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park. Ferme restando le obbligazioni relative all’assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 22/97, ogni onere connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi. Al momento della concessione d’uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell’area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.
Art. 54. Pulizia dei mercati

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività per frazione merceologica e conferita al Servizio Igiene Urbana secondo le modalità indicate dal Gestore. In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell’Ente promotore dovrà essere fatta richiesta al Gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.
Art. 55. Esercizi stagionali

Esercizi stagionali all’aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al Gestore la data di inizio dell’attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio. È fatto obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all’interno dell’area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal Gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopraccitata speciale articolazione del pubblico servizio. Capo V – Rifiuti speciali
Art. 56. Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio
pubblico
I produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Gestore del pubblico Servizio di smaltimento rifiuti, sempre che tale servizio sia stato istituito. Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda al soggetto che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti. le generalità complete del richiedente; la descrizione e la localizzazione dell’attività da cui provengono i rifiuti speciali; la quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in mc/ g. o mese nei casi di rifiuti a la periodicità di consegna prevista e proposta; la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto; Alla domanda dovranno essere allegati: • La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal Gestore), indipendentemente dalla quantità e tipologia del rifiuto, dai mezzi e personale impiegato, (nonché della distanza da percorrere) dedotto l’importo dovuto ad eventuali recuperi. La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione. Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg. È possibile effettuare smaltimenti saltuari per privati di particolari rifiuti (per quantità o qualità) e dietro pagamento della somma necessaria.
Art. 57. Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

Anche se si tratta di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, prodotti in piccole quantità dall’utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l’Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate. Pertanto è opportuno che a livello di area omogenea sia realizzata una piattaforma per lo stoccaggio delle modeste quantità prodotte a livello domestico. In presenza di sufficienti quantitativi i materiali saranno poi trasferiti ai siti in cui siano presenti gli impianti di triturazione e vagliatura per il recupero. Capo VI – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 58. Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani ed assimilati pericolosi sono individuati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e devono essere raccolti in modo differenziato. I rifiuti pericolosi individuati sono : • tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; apparecchiature fuori uso contenenti clorofluoricarburi; vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose; detergenti contenenti sostanze pericolose; batterie ed accumulatori al piombo, nichel-cadmio e mercurio; apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi; Per la raccolta di questi rifiuti sarà segnalato ai cittadini la possibilità di conferire mensilmente a giorni fissati i rifiuti pericolosi presso mezzi mobili o punti fissi di raccolta. Al fine di favorire la raccolta sarà distribuito un calendario a tutta la popolazione che viene informata degli orari e dei luoghi di passaggio. TITOLO III
DIVIETI E SANZIONI

Art. 59. Divieti generali

E’ vietato l’abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private. È fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private (ferme restando le disposizioni contenute nella legge 5 gennaio 1994 n. 76 e successive modificazioni). È vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori. È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento. È altresì vietato asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata. È vietata l’attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune. I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani. Il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all’abbandono dei rifiuti in aree pubbliche.
Art. 60. Divieto di conferimento indifferenziato di rifiuto verde

È fatto divieto di conferire nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati i rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, attività di manutenzione del verde pubblico e privato. Tali rifiuti dovranno essere consegnati alla rifiuteria comunale e/o al servizio di raccolta ingombranti a domicilio, ovvero negli appositi cassonetti previsti per la raccolta differenziata di tali rifiuti. Piccole quantità di verde potranno essere conferite nel cassonetto di raccolta dei rifiuti organici.
Art. 61. Divieto di conferimento indifferenziato di materiali riciclabili omogenei

È fatto divieto di conferire nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati i rifiuti costituiti da partite omogenee di carta, plastiche, vetro, legno, verde da manutenzione dei giardini. Per partite omogenee si intendono quantitativi costituiti da una singola tipologia per oltre il 85 %. Tali rifiuti dovranno essere consegnati alla rifiuteria comunale e/o al servizio di raccolta differenziata della carta o conferiti negli appositi contenitori.
Art. 62. Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli

imballi secondari e terziari
In adempimento del D.Lgs 22/97 è fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi secondari e terziari non differenziati. Tuttavia ai sensi degli artt. 39 e 43 del D.Lgs 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata. In particolare a seconda delle caratteristiche merceologiche i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti: vetro

tramite contenitori pluriutenza stradale; tramite appositi contenitori posizionati presso le isole e/o stazioni ecologiche attrezzate. Carta e cartone

per limitati quantitativi tramite contenitori pluriutenza a livello stradale; tramite appositi contenitori posizionati presso le isole e/o stazioni ecologiche attrezzate; tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di carta e cartone, ecc.). Plastica
tramite i contenitori pluriutenza a livello stradale; tramite appositi contenitori posizionati presso le isole e/o stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale degli Imballaggi o chi per esso; per quanto riguarda gli altri rifiuti di plastica: • per quanto riguarda i contenitori vuoti per in alluminio e/o acciaio: • tramite contenitori pluriutenza a livello stradale; tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale degli Imballaggi o chi per esso; Legno

Tramite il servizio di raccolta egli ingombranti tramite conferimento diretto presso le stazioni ecologiche attrezzate; Altri

tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso. Art. 63. Sanzioni
Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell’ambito di minimi e massimi prefissati. Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Municipale e il personale di vigilanza ed ispettivo dell’ASL e dell’ARPAT. VIOLAZIONE CASISTICA
SANZIONE
Minima Massima
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata speciali non pericolosi 50 1.000
200 1.500
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulleattrezzature rese disponibili dall'ente gestore per ilconferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini,contenitori per le raccolte differenziate) Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori Conferimento nei contenitori predisposti dall'enteRifiuti urbani gestore di rifiuti impropri o non adeguatamenteconfezionati Rifiuti urbani ingombranti 25 200
non pericolosi 50 500
100 1.000
Spostamento dei contenitori dalle posizioni Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici oRifiuti urbani o assimilati soggetti ad uso pubblico,comprese le rive deicorsi d'acqua e canali speciali non pericolosi 50 1.000
200 2.000
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezione di animali domestici Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine e campeggi Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di Conferimento non autorizzato di rifiuti di Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero diaffissione di manifesti Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed allacessazione delle attivita' Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area del territoriocomunale Proprietà dei rifiuti
Tutti i materiali conferiti sono di proprietà del Comune. Gli oggetti di valore vengono considerati come “cose trovate”.

Source: http://www.publiambiente.it/regolamenti/B684Gestione.pdf

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