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Novità nell’ambito della libera circolazione delle persone
in Svizzera

Come noto, il 21 giugno 1999 l’Unione Europea (UE) e la Svizzera hanno firmato l’Accordo sulla libera cir- colazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 per l’UE-15. L’Accordo agevola le condizioni di soggiorno e di lavoro per i cittadini di Italia, Germania, Francia, Belgio, Olando, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Grecia, Spagna, Portogallo e Austria in Svizzera. Inoltre vi è il reci- proco riconoscimento dei diplomi professionali, il diritto di acquisto di immobili ed il coordinamento dei si- stemi di assicurazioni sociali. Le stesse regole si applicano ai cittadini dell’AELS, ovvero Islanda, Liechten- In seguito all’allargamento dell’UE al 1° maggio 2004, l’Accordo è stato integrato da un Protocollo I, entrato in vigore il 1° aprile 2006, con il consenso del popolo svizzero dato con la votazione nell’autunno del 2005. Il Protocollo I prevede la progressiva introduzione della libera circolazione delle persone anche per i cittadini dell’UE-10, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lituania, Lettonia Cipro e Dopo un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, quindi dal 1° giugno 2007, i cittadini degli Stati dell’UE-15 nonché di Cipro e Malta (UE-17) e degli Stati dell’AELS beneficiano della libe- ra circolazione completa. Per i cittadini di questi Paesi sono venuti meno i seguenti principi: lapriorità dei la- voratori svizzeri ed esteri che si trovano già in Svizzera, il controllo delle condizioni salariali e lavorative, il numero limitato di permessi di lavoro e/o soggiorno. Per Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lituania, Lettonia (UE-8) vale un periodo transitorio sempre di cinque anni a partire dall’entrata in vigore del Protocollo I. I loro cittadini bene- ficeranno quindi della libera circolazione completa a partire dal 1° aprile 2011. Il 27 maggio 2008 è stato firmato un Protocollo II, relativo all'estensione dell'Accordo alla Bulgaria e alla Romania, che fanno parte dell’UE dal 1° gennaio 2007. Il Protocollo II dovrebbe entrare in vigore nel corso del 2009. Per al massimo sette anni dall'entrata in vigore del Protocollo II la Svizzera potrà mantenere le restrizioni relative all'accesso al proprio mercato del lavoro, dando la priorità ai lavoratori svizzeri ed esteri che si trovano già in Svizzera, controllando le condizioni salariali e lavorative e prevedendo per ogni anno un numero ristretto di permessi di lavoro/soggiorno che aumenterà gradualmente. Come aveva già fatto per gli Stati dell’UE-10 all’entrata in vigore del Protocollo I, il governo svizzero nel giugno del 2008 ha autorizza- to un certo numero di permessi di lavoro e/o soggiorno esclusivi per cittadini provenienti dalla Bulgaria e la Romania per il periodo che va dalla firma del Protocollo II alla sua entrata in vigore (ossia annualmente 1.006 permessi dai 4 ai 12 mesi e 282 permessi annuali), soggetti alle stesse condizioni dei permessi per cittadini di Stati che non fanno parte dell’UE. L’Accordo ed i Protocolli I e II consentono l’apertura graduale e controllata del mercato del lavoro svizzero ai cittadini dei vari Stati dell’UE, a seconda della loro adesione all’UE, grazie ai termini transitori di cui sopra. E però previsto che la Svizzera per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del Protocollo II, può invocare 051 080622 angolo legale luglio 2008.doc la cosiddetta clausola di salvaguardia in virtù della quale avrà la possibilità di reintrodurre la limitazione del numero di permessi da rilasciare qualora il numero dei permessi rilasciati in un dato anno superi di almeno il 10% la media dei tre anni precedenti, senza dover temere misure di ritorsione da parte dell'UE. Nel 2007 sono immigrati in Svizzera 139.685 stranieri, dei quali per lavoro 20.169 cittadini di Stati che non fanno parte dellʼ UE o di Stati dellʼ UE per i quali la libera circolazione non è ancora completa e 47.439 cittadini di Stati dellʼ UE per i quali la libera circolazione è completa. A un an-no dalla introduzione della libera circolazione completa per i cittadini dell’UE-17, il numero di permessi an- nuali (permessi B) è fortemente aumentato, mentre la domanda di permessi di breve durata (permessi L dai 4 ai 12 mesi) è nettamente calata. Oltre la metà dei nuovi permessi B però sono stati rilasciati a persone che lavoravano già in Svizzera con permessi di breve durata o di frontalieri. Convinti dell’importanza di un mercato libero per l’economia svizzera e dell’effetto positivo dell’Accordo, il governo svizzero il 21 maggio 2008 ha deciso di rinunciare, per ora, ad invocare la clausola di salvaguardia ed a reintrodurre limitazioni nel numero di permessi per cittadini dell’UE-17. A sua volta, il parlamento il 13 giugno 2008 ha adottato sia la continuazione dell’Accordo stesso sia la sua estensione alla Bulgaria e la Romania. Tale decisione sottostà al referendum facoltativo.

Source: http://www.altenburger.ch/uploads/tx_altenburgerteam/mc_2008_Novita_nell_ambito.pdf

Gremm_217.fm

J Gynecol Obstet Biol Reprod 2003 ; 32 : 466-475. Travail original Allaitement maternel et médicaments G. Gremmo-Féger*, M. Dobrzynski**, M. Collet* * Service de Gynécologie Obstétrique,** Service de Pédiatrie, CHU Brest, 5, avenue Foch, 29609 Brest Cedex. RÉSUMÉ L’allaitement maternel présente de très nombreux avantages pour la mère et l’enfant. La prise de médicaments p

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Safety Data Sheet 6. Accidental release measures according to 91/155/EWG und 93/112/EG Trade name : Additional advice: Approach from wind direction (observe change in wind direction). Determine hazardous area and seal off. Seal leak. Prevent from entering sewage system, water bodies and OMV ECO TRUCK SAE 10W-40 ground. Ladle out, repump, use suction or absorb with absorb

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