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Deliberazione 21 maggio 1998

Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995,
ai fini della corresponsione da parte della cassa conguaglio per il settore elettrico
dell’integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite
all’Enel (Deliberazione n. 48/98)

• Premesso che in conformità dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 tra i compiti trasferiti all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) vi è quello di determinare ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel sulle basi di bilanci certificati; • Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale n. 90, del 5 dicembre 1944, e 23 aprile 1946, n.363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.124, del 29 maggio 1946 e loro successive modifiche e integrazioni; • Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n.283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.217, del 22 settembre 1947 e loro successive modifiche e integrazioni; • Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n.98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.56, del 6 marzo 1948 che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; • Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643; • Visto il provvedimento CIP 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 15, del 20 gennaio 1987 con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) è stata investita della responsabilità dell’istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel; • Visti i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 31 del 7 febbraio 1997, recanti la determinazione delle aliquote definitive per l’anno 1991 nonché l’importo spettante a titolo di acconto, salvo conguaglio per l’anno 1992 e seguenti; • Viste le note della Cassa conguaglio all’Autorità del 12 giugno 1997 (prot. 384), 24 novembre 1997 (prot. RIS 699), 18 febbraio 1998 (prot. RIS 90) e del 27 febbraio 1998 (prot. RIS 122); • Viste le delibere dell’Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 e 5 novembre 1997, n. • Viste le sentenze del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 834/98 (pubblicata mediante deposito il 10 aprile 1998), n. 836/98 (pubblicata mediante deposito il 14 aprile 1998) e n. 841/98 (pubblicata mediante deposito il 14 aprile 1998) con cui è stato pronunciato l’annullamento dei sopra richiamati decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato a fronte dei ricorsi proposti rispettivamente dalla impresa Odoardo Zecca Srl di Pescara, dalla Impresa Elettrica fratelli Elmi di Elmi Giuseppe & C. snc di Grizzana (Bologna) e dall’Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori (UNIEM); - le sopra richiamate sentenze del TAR per il Lazio hanno reso necessario la determinazione di aliquote definitive anche per il 1991; - in particolare, la sopra richiamata sentenza del TAR per il Lazio n.836/98 ha accolto il ricorso avverso il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 12 dicembre 1996, limitatamente alla parte in cui determina l’acconto dovuto per l’anno 1992 e seguenti, per difetto di motivazione e di istruttoria, stante la carenza di qualsiasi motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della modifica dell’acconto come previsti dall’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; - la Cassa conguaglio, con la sopra richiamata nota all’Autorità del 18 febbraio 1998, ha rappresentato alcuni elementi relativi alla Impresa Elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. s.n.c. ed in particolare il fatto che attualmente l’unico utente da questa servito sarebbe l’Officina Meccanica Elmi Srl, facente capo alla medesima proprietà; - le attività istruttorie curate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, sono state svolte in modo coerente con i criteri dalla stessa applicati ai fini della presentazione delle proposte approvate sino ad oggi dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato; - il riconoscimento di una componente di utile di impresa ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non assuma il rilievo di una voce autonoma da riconoscere alle dette imprese dovendo la stessa tariffa, secondo la giurisprudenza consolidata, assicurare la redditività dei prezzi amministrati e dovendo la perequazione tariffaria essere destinata alla copertura delle perdite rispetto alla redditività che verrebbe assicurata dalla tariffa in condizioni di costo normali; - a tale riguardo, le tariffe elettriche attualmente vigenti, adottate in base ai provvedimenti CIP 14 dicembre 1993, n. 15 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 301 del 24 dicembre 1993 e 29 dicembre 1993, n. 17 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 306 del 31 dicembre 1993, siano state al tempo incrementate così come evidenziato nella delibera dell’Autorità 25 maggio 1998, n.28/98 proprio allo scopo di adeguare il livello di redditività assicurato dal sistema tariffario; - per quanto concerne i conguagli, le variazioni intervenute nei costi del combustibile e nei costi del personale nel periodo tra il 1990 ed il 1995 rendano necessaria la variazione delle aliquote di acconto; - quanto segnalato dalla Cassa conguaglio in ordine alla situazione della Impresa Elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. s.n.c. di Grizzana (Bologna) renda opportuno lo svolgimento di approfondimenti ulteriori attraverso i quali accertare il permanere delle condizioni che giustificano l’erogazione delle integrazioni tariffarie ovvero il momento in cui queste siano venute meno. • Di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell’integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel, nonché della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 per ciascuna delle imprese sotto elencate, per ogni kWh venduto, come rappresentato nella tabella allegata; • Di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell’integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992 per la società S.N.I.E. SpA – Società Nolana per Imprese Elettriche – Nola (Napoli), per ogni kWh venduto e per ogni anno indicato nella misura di L. 254,29/kWh per l’anno 1991 e di L. 182,34/kWh per l’anno 1992, rinviando le determinazioni in ordine agli anni dal 1993 al 1995 all’esito dell’istruttoria svolta dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, e alle conseguenti proposte; • Di rinviare le determinazioni in ordine alla proposte di integrazione tariffaria riguardanti l’Impresa Elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & c. snc di Grizzana (Bologna) per gli anni dal 1991 al 1995 all’esito di una istruttoria conoscitiva condotta dagli uffici dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, volta ad accertare il permanere delle condizioni che giustificano l’erogazione delle integrazioni tariffarie ovvero il momento in cui queste siano venute meno; • Di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico per l’anno 1996 e seguenti, corrisponda alle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l’integrazione tariffaria calcolata sulla base dell’ultima aliquota definitiva approvata, fatta eccezione per la società S.N.I.E. – Società Nolana per Imprese Elettriche Spa di Nola (Napoli) cui l’acconto sarà corrisposto per l’anno 1993 e seguenti; • Di invitare la Cassa conguaglio per il settore elettrico a sospendere in via cautelare i pagamenti nei confronti dell’Impresa Elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & c. snc di Grizzana (Bologna) sino all’esito dell’istruttoria conoscitiva disposta in base al presente provvedimento; • Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Anno 1995
Anno 1994
Anno 1993
Anno 1991
presa Elettrica D’Anna & Bonaccorsi S.E.A. – Società Elettrica di Favignana

Source: http://www.autorita.energia.it/docs/98/048-98.pdf

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LA CANDEUR DE GAGARINE Les modèles neuroscientifiques et la métapsychologie psychanalytique ne sont pas sans de possibles interfaces. Des penseurs comme Spinoza, Damasio, Laplanche, offrent un cadre conceptuel apte à penser diversement le corps. Mais le débat n’a pas lieu. D’un côté, la psychanalyse reste engluée dans ses problèmes identitaires, de l’autre, les neurosciences n’att

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